giovedì 27 febbraio 2025
Costa Rica: il paradiso per la tua attività
Stai cercando un luogo sicuro e stabile per far crescere il tuo business? La Costa Rica offre un ambiente ideale per la costituzione di società anonime, con numerosi vantaggi:
Stabilità politica ed economica: La Costa Rica è un paese democratico con una solida economia, che offre un ambiente sicuro e stabile per gli investimenti.
Vantaggi fiscali: La Costa Rica offre un regime fiscale favorevole per le società anonime, con esenzioni e agevolazioni fiscali.
Riservatezza: La Costa Rica garantisce la riservatezza degli azionisti delle società anonime.
Facilità di costituzione: La costituzione di una società anonima in Costa Rica è un processo semplice e veloce.
Accesso a mercati internazionali: La Costa Rica è un paese aperto al commercio internazionale, con accordi di libero scambio con numerosi paesi.
Chi siamo:
Siamo un team di professionisti esperti nella costituzione di società anonime in Costa Rica. Offriamo un servizio completo e personalizzato, che include:
Consulenza legale e fiscale
Preparazione dei documenti necessari
Registrazione della società
Apertura di conti bancari
Domiciliazione della società
Contattaci:
Contattaci per una consulenza gratuita e scopri come possiamo aiutarti a realizzare i tuoi obiettivi di business in Costa Rica.
lunedì 9 settembre 2024
Opportunità a hong kong
Aprire una società a Hong Kong presenta numerosi vantaggi, specialmente per chi desidera espandere il proprio business in Asia o a livello internazionale. Di seguito, i principali vantaggi che rendono Hong Kong una delle giurisdizioni più attraenti per la costituzione di società:
1. Regime fiscale favorevole
Tassazione bassa: Il tasso d'imposta sugli utili delle società a Hong Kong è tra i più bassi al mondo. Attualmente è del 16,5% per le società e del 15% per le imprese non incorporate.
Nessuna tassazione sugli utili esteri: Le società che generano profitti fuori da Hong Kong non sono soggette a imposte sui redditi. Questo rende Hong Kong particolarmente interessante per chi opera a livello internazionale.
Nessuna IVA o imposta sui consumi: A differenza di molte giurisdizioni occidentali, Hong Kong non applica l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o imposte simili sui consumi.
2. Facilità di costituzione
Procedura semplice e rapida: Costituire una società a Hong Kong è un processo semplice che può essere completato online. Le pratiche burocratiche sono ridotte e non è necessario essere residenti per aprire una società.
Capitale sociale minimo non richiesto: A differenza di altre giurisdizioni, a Hong Kong non è previsto un capitale sociale minimo per la costituzione di una società.
Possibilità di costituire società a socio unico: Una società a Hong Kong può essere costituita con un solo azionista e un solo direttore, che possono essere persone fisiche o giuridiche e non è necessario che siano residenti.
3. Ambiente economico e commerciale dinamico
Piattaforma per l'accesso alla Cina: Hong Kong è tradizionalmente considerata una porta d'ingresso per gli affari in Cina e rappresenta un hub importante per le imprese che desiderano entrare nel mercato cinese. Allo stesso tempo, mantiene un'economia distinta con un sistema giuridico basato sulla common law.
Libertà economica: Hong Kong è regolarmente classificata tra le economie più libere al mondo. Il libero scambio, l'assenza di controlli valutari, e l'assenza di barriere doganali rendono Hong Kong un centro di commercio ideale.
Stabilità politica e finanziaria: Nonostante le tensioni geopolitiche, Hong Kong rimane una delle economie più stabili della regione dal punto di vista commerciale e finanziario, con un solido sistema bancario e accesso a capitali internazionali.
4. Sistema giuridico solido
Sistema basato sulla common law britannica: Nonostante Hong Kong sia tornata sotto la sovranità cinese, il suo sistema giuridico è rimasto basato sulla common law britannica, offrendo sicurezza e prevedibilità legale per gli investitori e gli imprenditori stranieri.
Protezione dei diritti di proprietà intellettuale: Hong Kong vanta una solida protezione dei diritti di proprietà intellettuale, essenziale per le imprese che operano in settori innovativi o tecnologici.
Trasparenza e tutela degli investitori: Le normative aziendali a Hong Kong sono trasparenti, con regole chiare sulla governance aziendale e sulla protezione degli investitori, garantendo un ambiente sicuro per le attività commerciali.
5. Accesso ai mercati finanziari
Centro finanziario globale: Hong Kong è uno dei principali centri finanziari al mondo, con una vasta rete di istituzioni finanziarie internazionali e accesso ai mercati dei capitali. Questo rende più semplice per le aziende ottenere finanziamenti e condurre operazioni finanziarie complesse.
Semplicità nell'aprire conti bancari: Pur essendo richiesta una due diligence rigorosa, le società registrate a Hong Kong possono aprire conti bancari con relativa facilità rispetto ad altre giurisdizioni.
6. Infrastrutture avanzate
Posizione geografica strategica: Hong Kong si trova nel cuore dell'Asia ed è perfettamente connessa a livello globale grazie a infrastrutture avanzate. L'aeroporto internazionale di Hong Kong è uno dei più importanti hub per i viaggi d'affari.
Tecnologia e comunicazioni: Hong Kong offre una rete di telecomunicazioni avanzata e servizi tecnologici di alto livello, che facilitano le operazioni delle aziende che richiedono infrastrutture tecnologiche all'avanguardia.
7. Assenza di controlli sui cambi
Libertà nei flussi di capitale: Hong Kong non impone restrizioni sui movimenti di capitale, il che facilita le transazioni internazionali e rende semplice per le aziende trasferire fondi e dividendi in altre giurisdizioni.
8. Flessibilità per le società internazionali
Facilità nel commercio internazionale: Grazie alla sua posizione geografica, alla libertà commerciale e all’assenza di tariffe doganali, Hong Kong è una delle migliori piattaforme per il commercio internazionale.
Piena proprietà straniera: Le società a Hong Kong possono essere interamente di proprietà di stranieri, senza necessità di avere un partner locale o un rappresentante.
9. Alta reputazione e accesso a mercati emergenti
Reputazione globale: La giurisdizione di Hong Kong gode di una reputazione consolidata a livello mondiale, cosa che facilita le relazioni con partner internazionali e agevola l'accesso ai mercati emergenti in Asia e altrove.
Conclusioni
Hong Kong offre un ambiente particolarmente favorevole per chi vuole costituire una società grazie a un sistema fiscale vantaggioso, una burocrazia snella, un sistema giuridico solido e un accesso facilitato ai mercati globali. È una delle giurisdizioni preferite per le imprese che cercano di espandersi a livello internazionale o che vogliono sfruttare le opportunità commerciali nell’area Asia-Pacifico.
Emirati Arabi Uniti: La formazione del contratto
Il dovere di una parte di eseguire un contratto in buona fede è un obbligo automaticamente implicito, derivante dal Codice Civile degli Emirati Arabi Uniti. L’obbligo di agire in buona fede si applica alla fase negoziale. Ad esempio, secondo il Codice Civile, se una parte agisce in modo fraudolento per indurre un’altra parte a stipulare un contratto o esercita un’influenza indebita o tace deliberatamente su una questione di fatto riguardante l’oggetto del contratto al fine di ingannare la controparte, quest’ultima può rivolgersi al tribunale per rescindere il contratto.
Tutti i documenti ufficiali che devono essere presentati a un’autorità di regolamentazione negli Emirati Arabi Uniti devono essere in arabo o redatti in doppia lingua. Nel caso di contrasto tra i due testi, prevarrà la versione araba. Inoltre, tutti i documenti da presentare ai tribunali devono essere tradotti in arabo da un traduttore certificato.
La legge federale n. 1/2006 sulle Transazioni Elettroniche e sul Commercio distingue tra firme elettroniche protette e firme elettroniche standard. Una firma elettronica e’ considerata protetta se, mediante l’applicazione delle procedure protette di autenticazione previste dalla Legge sulle Transazioni Elettroniche, si potrà verificare che la firma, al momento della creazione era imputabile solo alla persona che la utilizza, idonea a provare l’identità di quella persona, controllata da quella persona e collegata al relativo messaggio elettronico da un link che fornisce una prova attendibile della validità della firma stessa.
Se la firma elettronica in questione non è protetta secondo i criteri individuati dalla Legge sulle Transazioni Elettroniche, i tribunali degli Emirati Arabi Uniti valuteranno la ragionevolezza del ricorso alla firma elettronica, che si baserà sul fatto che le transazioni in oggetto siano comunemente eseguite per via elettronica, sul significato dell’operazione e sulle misure adottate dal soggetto che verifica la firma per assicurarne la validità.
Per quanto riguarda gli accordi “clic to accept”, la loro ammissibilità dipende dalle circostanze del caso, sebbene tali pratiche siano ampiamente utilizzate nel settore del commercio elettronico.
(tratto da Ascheri Accademy)
domenica 8 settembre 2024
Opportunità in Costa Rica
Caro cliente,
Vorrei condividere con te alcune informazioni entusiasmanti riguardo alle opportunità di business in Costa Rica, un paese che offre un ambiente favorevole per gli investimenti e la crescita aziendale.
1. Ambiente Economico e Politico Stabile Il Costa Rica è riconosciuto per la sua stabilità economica e politica, che crea un contesto sicuro per gli investimenti. La lunga tradizione democratica e l’assenza di forze armate dal 1949 contribuiscono a un clima di affari sereno e affidabile.
2. Vantaggi Fiscali Il governo costaricano offre numerosi incentivi fiscali per attrarre investimenti stranieri, tra cui esenzioni fiscali per le nuove imprese e agevolazioni per le esportazioni. Questi incentivi rendono il Costa Rica una destinazione molto competitiva per gli investitori.
3. Posizione Geografica Strategica Situato nel cuore dell’America Centrale, il Costa Rica offre un accesso privilegiato ai mercati nordamericani e sudamericani. Inoltre, il paese ha firmato numerosi accordi di libero scambio che facilitano le operazioni commerciali internazionali.
4. Forza Lavoro Qualificata Il Costa Rica vanta un alto livello di istruzione e una forza lavoro altamente qualificata. Le università locali collaborano strettamente con le imprese per garantire che i laureati siano pronti a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro.
5. Qualità della Vita Il Costa Rica è rinomato per la sua eccellente qualità della vita, con un sistema sanitario di alto livello e un ambiente naturale straordinario. Questo rende il paese non solo un ottimo posto per fare affari, ma anche per vivere e lavorare.
6. Impegno per la Sostenibilità Il Costa Rica è un leader mondiale nella sostenibilità ambientale, con politiche avanzate per la protezione dell’ambiente e l’uso di energie rinnovabili. Questo impegno verso la sostenibilità può migliorare l’immagine della tua azienda e attrarre clienti e partner che condividono questi valori.
Conclusione Aprire una società in Costa Rica rappresenta un’opportunità unica per espandere il tuo business in un mercato dinamico e in crescita. Con la sua stabilità, incentivi fiscali, posizione strategica, forza lavoro qualificata, qualità della vita e impegno per la sostenibilità, il Costa Rica offre un ambiente ideale per il successo imprenditoriale.
Spero che queste informazioni ti siano utili e ti invito a considerare seriamente questa opportunità. Rimango a tua disposizione per ulteriori dettagli e per discutere come possiamo procedere.
Cordiali saluti,
Studio Legale Internazionale
Tarelli & Bessi
sabato 16 settembre 2023
Canada: Diritto contrattuale moderno, l’emoji del pollice in su è considerata una valida accettazione dei termini contrattuali
In breve: Una Corte Superiore canadese ha stabilito che l’uso di un’emoji “👍” con il pollice in su è stato efficace per sostituire l’accettazione dei termini contrattuali. Il King’s Bench del Saskatchewan ha dichiarato che questo uso della moderna tecnologia “sembra essere la nuova realtà della società canadese e i tribunali dovranno essere pronti ad affrontare le nuove sfide che possono derivare dall’uso di emoji e simili”.
In una recente sentenza, il King’s Bench di Saskatchewan in Canada (equivalente a una Corte Suprema di Stato in Australia) ha riconosciuto che l’uso di un’emoji con il pollice in su può costituire un’accettazione dei termini contrattuali. Per la maggior parte il caso riguardava fatti fondamentali che non erano in discussione, mentre la decisione riguardava l’applicazione del diritto contrattuale e del Saskatchewan Sale of Goods Act.
Ciò che ha distinto il caso è stato il fatto che la Corte ha ritenuto che un’emoji con il pollice in su potesse essere utilizzata per confermare un contratto, soddisfacendo al contempo i requisiti del Sale of Goods Act, che richiedeva “una nota o un memorandum scritto del contratto stipulato e firmato”.
Il giudizio
Il caso di South West Terminal Ltd contro Achter Land & Cattle [2023] SKKB 116 riguardava un’azione per inadempimento contrattuale in cui South West Terminal (SWT) aveva acquistato del lino dalla Achter Land & Cattle (Achter), con consegna prevista per la fine di novembre 2021. Tuttavia, il lino non era poi mai stato consegnato e il fornitore (Achter) aveva sostenuto a sua discolpa che l’uso di un’emoji con il pollice in su non poteva trasmettere l’accettazione dei termini contrattuali, e quindi non esisteva un accordo giuridicamente vincolante per la fornitura.
La Corte è stata incaricata di valutare se vi fosse “consensus ad idem“, o un’intenzione di creare rapporti giuridici tra le parti, che si traducesse in un contratto validamente formato.
La Corte ha ritenuto che l’emoji fosse efficace per trasmettere l’accettazione dei termini contrattuali e che si fosse formato un contratto valido. Achter è stata condannata a pagare un risarcimento di 82.000 dollari (CAD) per la mancata consegna del lino (questo importo corrisponde alla differenza di prezzo tra il contratto in questione e il costo della fornitura sostitutiva).
Tecnologia moderna e contratti
Il caso è un prezioso promemoria del fatto che il diritto comune dei contratti ha la tradizione di evolversi per soddisfare le esigenze attuali. I tribunali di common law hanno sempre applicato un’ampia gamma di analisi per determinare le questioni contrattuali, come ad esempio se un certo tipo di firma sia sufficiente o se le parti abbiano accettato di essere vincolate. Nel corso del tempo, i tribunali hanno preso in considerazione diverse deviazioni dalla firma “a inchiostro umido”, incluse semplici modifiche come croci, iniziali, pseudonimi, nomi stampati e timbri di gomma, fino a considerare firme scansionate e firme elettroniche o generate artificialmente. Inoltre, i tribunali hanno riconosciuto diverse forme di documenti utilizzati per vincolare le parti, dagli atti e dalla pergamena alla carta dei contratti fino alle e-mail. Accordi con sigilli, firme, strette di mano o fatte oralmente, accettazione via e-mail, click su termini online, click sull’icona “Accetto” o pressione sullo schermo di un computer su un’icona opportunamente disegnata costituiscono consenso, accordo o firma elettronica.
In questo caso, l’accettazione dell’emoji da parte della corte si è basata sulle comunicazioni precedenti e sulle pratiche contrattuali delle parti, illustrando la continua evoluzione e rivalutazione che i tribunali intraprendono quando considerano ciò che costituisce accettazione contrattuale.
Sebbene non sia certamente consigliabile (o usuale) stipulare contratti inviando alla controparte un’emoji, questo caso rappresenta uno sviluppo interessante di cui le parti che si impegnano nel commercio attraverso brevi testi o conversazioni online devono essere consapevoli.
La Corte di Cassazione estende il regime di esenzione dalla partecipazione alle società dell’UE
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha stabilito che le società non residenti prive di stabile organizzazione in Italia possono applicare il regime di participation exemption (PEX) del 95% alla plusvalenza realizzata con la cessione di una partecipazione detenuta in una società residente in Italia, a condizione che siano soddisfatti i requisiti per il regime di participation exemption. La plusvalenza sarebbe soggetta a un’aliquota effettiva dell’1,2% (risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società del 24% su un reddito imponibile pari al 5% della plusvalenza), anziché del 26%.
La Corte di Cassazione ha confermato la posizione di una società madre francese che deteneva una “partecipazione sostanziale” in una controllata italiana, ossia una partecipazione che le dava diritto al 25% o più degli utili della controllata. La plusvalenza realizzata con la vendita delle azioni era stata assoggettata a tassazione italiana; ai sensi del Protocollo allegato al Trattato contro la doppia imposizione (DTT) Italia-Francia, all’Italia non è preclusa la possibilità di tassare tale plusvalenza; tuttavia, il regime PEX del 95% è stato negato dalle autorità fiscali italiane.
Per beneficiare del regime PEX: (i) la partecipazione deve essere stata detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi prima della vendita (holding period); (ii) la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso dopo l’acquisizione della partecipazione; (iii) la controllata non deve essere residente in un Paese black list; (iv) la controllata deve aver effettivamente svolto un’attività commerciale (ad esempio, le partecipazioni in società immobiliari non hanno generalmente diritto al regime di participation exemption).
Secondo la Corte di Cassazione, la mancata applicazione del regime PEX alle società non residenti prive di una sede italiana violerebbe le libertà fondamentali previste dal Trattato sul funzionamento dell’UE.
Da un’analisi preliminare delle disposizioni in materia di plusvalenze contenute nelle DTT stipulate dall’Italia e dagli Stati UE/SEE, la Francia risulta essere l’unico Paese per il quale è prevista la tassazione nello Stato della fonte delle plusvalenze realizzate su partecipazioni in società non immobiliari.
Pertanto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti del regime PEX, le società madri francesi possono ragionevolmente fare affidamento sulla sentenza della Corte per applicare direttamente tale regime alle plusvalenze realizzate sulla cessione delle partecipazioni rilevanti in società italiane o, seguendo un approccio più prudente, pagare l’intera imposta sulla plusvalenza e poi chiedere il rimborso delle imposte. Si noti che la plusvalenza sarebbe comunque soggetta a tassazione francese, ma si dovrebbe ottenere un credito d’imposta per le imposte italiane pagate.
L’impatto della sentenza della Corte di Cassazione potrebbe non essere limitato alle sole transazioni Italia-Francia. Sulla base dell’esperienza relativa al regime fiscale dei dividendi distribuiti da società controllate italiane a società madri residenti nell’UE, la legislazione fiscale italiana potrebbe reagire alla recente giurisprudenza adottando una disposizione che estenda espressamente l’applicabilità diretta del regime PEX alle plusvalenze realizzate almeno da società madri residenti nell’UE e da società madri residenti in Stati dello Spazio economico europeo (SEE) senza una sede italiana.
Una questione simile è sorta in Francia e il regime fiscale è stato modificato per consentire ad altre società dell’UE di beneficiare della participation exemption francese. La participation exemption può essere utilizzata fin dall’inizio, a condizione che tutte le giustificazioni siano debitamente comunicate.
Inoltre, la più recente giurisprudenza della CGUE indica che una norma concepita in modo simile alla PEX dovrebbe essere messa a confronto con le disposizioni sulla libera circolazione dei capitali (piuttosto che con quelle sulla libertà di stabilimento). Basandosi su questo aspetto e sull’applicabilità della libera circolazione dei capitali ai Paesi extra-UE, si potrebbe sostenere che il regime della PEX dovrebbe essere esteso anche alle società madri extra-UE che detengono una partecipazione in una società italiana e realizzano una plusvalenza imponibile in Italia secondo le norme fiscali applicabili.
Da una prima analisi, questo sarebbe il caso di Cina, Corea del Sud e Israele, indipendentemente dall’attività svolta dalla società italiana.
martedì 29 novembre 2022
Regno Unito: Il trust
Esistono molteplici tipologie di trust, ma praticamente tutti presentano la struttura di base seguente:
la persona che istituisce il trust (il “settlor” o “truster“);
la persona o le persone responsabili di detenere e gestire i beni del trust (i “trustee“); e
la persona o le persone a cui i beni possono essere destinati (i “beneficiari”).
Il truster istituisce il trust firmando l’atto costitutivo del trust, che ne definisce le modalità di funzionamento. I beni vengono quindi trasferiti ai trustee. Ciò può avvenire durante la vita del truster o alla sua morte. I trustees detengono i beni, ma possono gestirli solo con determinate modalita’. L’atto fiduciario indica cosa fare con il capitale e cosa fare con il reddito prodotto dal fondo fiduciario.
A volte i trustees possono decidere da soli che sono i soggetti beneficiari, scegliendoli tra un gruppo di soggetti, altre volte è l’atto fiduciario a specificare chi e’/ chi sono i beneficiari del trust. I diversi tipi di trust previsti sono i seguenti: bare trust, liferent trust e discretionary trust.
Le complessità sorgono quando viene utilizzata una combinazione complessa di questi diversi tipi di trust per massimizzare la protezione del patrimonio o i vantaggi fiscali del trust.
Il bare trust – talvolta descritto come “trust per l’amministrazione” – è un trust in cui i trustees detengono i beni per un unico beneficiario nominato. Il beneficiario ha diritto assoluto ai beni e (una volta diventato adulto, all’età di 16 anni in Scozia) può chiedere che i beni gli vengano consegnati in qualsiasi momento. I trustee gestiscono il patrimonio nell’interesse del beneficiario e possono farsi assistere nella gestione del fondo fiduciario da professionisti.
Il liferent trust o trust vitalizio è un trust in cui un beneficiario (o più beneficiari) ha diritto al reddito prodotto dal patrimonio del trust. I trustee non hanno la facoltà di versare il reddito a nessun altro. Questo vale indipendentemente dalla forma che assume il trust. Se la proprietà del trust è una casa, ad esempio, il beneficiario del reddito ha il diritto di vivere in quella proprietà. Di solito questo tipo di trust dispone (nell’atto costitutivo) cosa debbano fare i trustees con il capitale del trust al termine del liferent, momento che generalmente corrisponde con la morte del liferenter ma potrebbe anche essere un momento antecedente (ad esempio un nuovo matrimonio).
Un trust discrezionale è un trust in cui i trustees hanno piena discrezionalità per quanto riguarda la scelta dei beneficiari del capitale e del reddito. Ai trustees vengono conferiti ampi poteri per gestire il fondo fiduciario nel migliore interesse di una classe di beneficiari. Nessun beneficiario ha diritto a una parte del fondo fiduciario e spetta agli amministratori decidere chi ne beneficia e quando.
Alcuni dei motivi principali per i quali si sceglie di istituire un trust sono la protezione e conservazione del patrimonio garantendo la sicurezza finanziaria dei membri della famiglia che potrebbero essere vulnerabili o non ancora abbastanza grandi per gestire autonomamente il patrimonio, proteggere il patrimonio dai creditori in caso di fallimento o divorzio o ancora, preservare il patrimonio familiare per le generazioni future. Altra ragione e’ la conservazione del patrimonio aziendale e quindi garantire la continuazione dell’azienda di famiglia, laddove il passaggio delle quote alla generazione successiva possa ancora significare il mantenimento di un elemento di controllo.
Da ultimo anche il trattamento fiscale e quindi la necessità di ridurre la pressione fiscale. I trust non hanno una personalità giuridica distinta ma sono soggetti a un regime fiscale proprio. A seconda del tipo di trust e delle modalità di costituzione, i trustee possono essere soggetti all’imposta sul reddito, all’imposta sulle plusvalenze e all’imposta di successione (IHT) sul fondo del trust. E’ possibile donare fino a 325.000 sterline a un trust senza incorrere in un onere immediato per l’IHT.
lunedì 4 aprile 2022
Attenzione: AGGIORNAMENTO SANITARI “GUARITI”.
La seguente comunicazione può essere inviata via PEC o raccomandata a/r all’Ordine da parte dei sanitari sospesi e guariti, al fine dell’annullamento della sospensione (gli OSS la potranno modificare ed inviare all’Azienda Sanitaria)
Il/la sottoscritto/a
Iscritto all’Ordine dei …….., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, DL 24/2022, comunica a codesto Ordine di avere effettuato un tampone risultato positivo al sars-cov-2 in data…… e di aver effettuato un tampone risultato negativo in data………. .
Chiede pertanto a codesto Ordine la cessazione della sospensione dall’esercizio delle professioni sanitari di cui all’art. 4, comma 4, DL 44/2021 e successive modifiche
In fede
Nome-cognome-firma-data
giovedì 31 marzo 2022
IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA DICE STOP AL GREEN PASS
Marcello Pamio - 29 marzo 2022
Giovedi 24 marzo con 15 voti positivi e 9 negativi, il Comune di Bassano del Grappa ha chiesto formalmente al Governo di abrogare le certificazioni Covid-19 con la cessazione dello stato di emergenza (decorrenza 31 marzo). Non solo: chiede anche di intervenire legislativamente affinché l’utilizzo di tale strumento straordinario non sia ammesso in via ordinaria. Sembrerebbe una richiesta quasi ovvia per uno Stato democratico o in un stato di diritto, ma non così tanto in Italia, dove il Governo ha deciso di rendere eterno il lasciapassare, scollegandolo definitivamente dall’emergenza che lo ha generato, come diciamo fin dall'inizio...
https://ilariabrunelli.wordpress.com/2022/03/26/bassano-dice-stop-greenpass/
Vaccino Covid illegittimo, le questioni sottoposte alla Consulta
Un'analisi dettagliata dell'ordinanza con cui la Corte Giustizia Amministrativa siciliana ha deferito alla Consulta la questione sulla legittimità del vaccino obbligatorio, in considerazione dei dati AIFA sulle reazioni avverse
onale sul vaccino obbligatorio
Vaccino obbligatorio ed eventi avversi
Vaccino Covid e altri vaccini: differenze
I limiti della farmacovigilanza sul vaccino Covid
Ordinanza 351/22, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia
L'incoerenza del consenso informato per il vaccino obbligatorio
La questione di legittimità costituzionale sul vaccino obbligatorio
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Come già evidenziato, la Corte Costituzionale è stata investita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia della questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono il vaccino obbligatorio Covid, in considerazione dei recenti dati AIFA (Agenzia italiana del farmaco) che evidenziano un'elevata percentuale di conseguenze avverse.
In questo articolo evidenzieremo i passaggi più rilevanti dell'ordinanza 351/22 CGA Sicilia (sotto allegata) con cui è stata sollevata la suddetta questione, attualmente all'esame della Consulta.
Vaccino obbligatorio ed eventi avversi
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In estrema sintesi, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata perché secondo il CGA Sicilia, con riferimento al vaccino obbligatorio Covid, non sarebbe più possibile sostenere che il diritto alla salute collettiva (art. 32 Cost.) prevale sulla libertà del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario, poiché gli effetti avversi della somministrazione di tale vaccino non rientrano nei limiti della tollerabilità.
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Alla base di tali considerazioni, la corte siciliana ha posto i dati forniti dal recente rapporto AIFA del gennaio 2022, nei quali si evidenzia che le conseguenze avverse (insorgere di patologie, aggravarsi delle condizioni di salute, decesso) derivanti dal vaccino Covid si verificano con frequenza molto superiore rispetto a quanto avviene con gli altri vaccini obbligatori o raccomandati in Italia (come l'esavalente, la trivalente etc.).
In particolare, la frequenza con cui si verificano le reazioni avverse in conseguenza delle somministrazioni del vaccino anti-Covid supererebbe quel limite di tollerabilità che generalmente si pone come giustificazione all'imposizione obbligatoria del vaccino (con conseguente compressione del diritto, costituzionalmente garantito, del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario).
Vaccino Covid e altri vaccini: differenze
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A questo riguardo, il CGA Sicilia ha rilevato che, in base a tali recentissimi dati, "come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla media degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi)".
Tutto ciò, a giudizio della corte siciliana, suggerisce "una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati".
In particolare, la corte si chiede "se lo stato della raccolta di informazioni (…) sugli eventi avversi da vaccinazione anti-Covid-19 evidenzi o meno fenomeni che trasbordino la tollerabilità".
In altre parole, se tali percentuali relative ad effetti avversi e decessi conseguenti a somministrazione del vaccino Covid non dovessero essere considerate dalla Corte Costituzionale come rispondenti al criterio di "tollerabilità", cadrebbe la possibilità di comprimere il diritto del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario e quindi risulterebbe illegittima l'imposizione del vaccino obbligatorio.
La richiesta pronuncia della Consulta, quindi, servirà anche a meglio definire i contorni del concetto, attualmente troppo sfumato, della tollerabilità, con riferimento alle conseguenze avverse derivanti da un trattamento sanitario che si voglia rendere obbligatorio.
Secondo il Consiglio di Giustizia siciliano, il criterio per riconoscere il carattere di tollerabilità alle conseguenze di un trattamento sanitario dovrebbe essere quello di poter ricondurre le reazioni avverse a imprevedibilità o caso fortuito.
Va precisato, per esattezza di informazione, che la norma specificamente posta al vaglio della Corte Costituzionale è l'art. 4 (commi 1 e 2) del D.L. 44/21, riferito all'obbligo vaccinale del personale sanitario. È altrettanto evidente, peraltro, che una eventuale pronuncia di illegittimità del vaccino obbligatorio per il personale sanitario aprirebbe la strada al riconoscimento dell'illegittimità del vaccino obbligatorio in qualsiasi altro caso normativamente previsto.
I limiti della farmacovigilanza sul vaccino Covid
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È interessante notare come la questione posta all'attenzione della Consulta si fondi non solo sul rilievo dell'alta percentuale di eventi avversi, ma anche su ulteriori considerazioni svolte dal Consiglio siciliano.
In particolare, quest'ultimo ha sollevato un problema di scarsa attendibilità dell'attuale sistema di farmacovigilanza passiva e attiva, cioè quella serie di attività che consentono di raccogliere e monitorare i dati relativi alle reazioni avverse derivanti dalla somministrazione del vaccino Covid.
In particolare, per quanto riguarda la farmacovigilanza passiva (fondata sulla segnalazione spontanea di reazioni avverse da parte dei cittadini sottoposti a vaccino) "non possono riporsi eccessive aspettative sulle segnalazioni spontanee dei cittadini".
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Per quanto, invece, attiene alla farmacovigilanza attiva (fondata su specifiche richieste e raccolte di dati da parte degli organi preposti) "permane il dubbio circa l'adeguatezza del sistema di monitoraggio fin qui posto in essere", con particolare riguardo alla possibilità di valutare gli effetti a medio e lungo termine.
Ordinanza 351/22, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia
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Ancora, con un interessante spunto, la corte siciliana rileva, nell'attuale sistema di misure approntato per affrontare la pandemia, "il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid".
Tali accorgimenti, secondo la corte, permetterebbero di prevenire la somministrazione di vaccino Covid a soggetti cui potrebbe con maggiore probabilità causare reazioni avverse.
L'incoerenza del consenso informato per il vaccino obbligatorio
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Infine, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha posto anche una seconda questione di legittimità costituzionale, con riguardo all'art. 1 della l. 217/19, che prevede la sottoscrizione del consenso informato da parte di chi viene sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (come è il vaccino Covid in determinati casi).
Al riguardo, il Consiglio lamenta l'irrazionalità del sistema, che prevede il rilascio di un consenso da parte del cittadino per un trattamento cui in realtà egli è obbligato a sottoporsi.
mercoledì 30 marzo 2022
Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo
Link della sentenza:
https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_44190_1.pdf
Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo
Il Gdp di Bressanone annulla la multa al cittadino accusato di non avere la mascherina per illegittimità della delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza e perché non provate le condizioni dell'obbligo di indossarla
Il Giudice di Pace di Bressanone, con la sentenza n. 04/2022 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un cittadino a cui è stata irrogata un multa di 410,65 euro per non aver indossato la mascherina la sera in cui i Carabinieri, dopo una festa con i colleghi per celebrare la nascita di una bambina, lo hanno fermato. Due le ragioni per le quali il ricorso va accolto e la multa annullata:
prima di tutto la delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza è priva di fondamento giuridico, come sostenuto anche da altri colleghi in situazioni similari;
nel caso di specie inoltre i verbalizzanti hanno omesso di descrivere le circostanze di fatto richieste dalla legge provinciale e che rilevano per poter ritenere integrato l'illecito contestato. La mancata dimostrazione della presenza di condizioni che avrebbero comportato l'obbligo d'indossare la mascherina, priva infatti di fondamento la contestazione.
Fonte: Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo https://www.studiocataldi.it/articoli/44190-niente-multa-per-chi-e-senza-mascherina-perche-lo-stato-d-emergenza-e-illegittimo.asp#ixzz7P0OUDW6I
(www.StudioCataldi.it)
martedì 29 marzo 2022
la Corte Costituzionale federale tedesca ammette che i vaccini Covid sono dannosi, persino “fatali” – Eppure mantiene l’obbligo
Il tribunale ha stabilito, se gli operatori sanitari vogliono evitare danni dai vaccini Covid, “sono liberi di dimettersi”.
Beatrix von Storch, vice leader di Alternativa per la Germania, ha criticato la Corte costituzionale federale per aver negato un appello di emergenza per porre fine alla vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari. Il tribunale federale “non protegge più i nostri diritti fondamentali”, ha esclamato il leader.
Nonostante la corte abbia ammesso nella sua sentenza che i vaccini possono causare “gravi effetti collaterali”, anche “la morte”, si sono rifiutati di revocare l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, ha affermato Von Storch.
(https://www.eventiavversinews.it/assurdo-la-corte-costituzionale-federale-tedesca-ammette-che-i-vaccini-covid-sono-dannosi-persino-fatali-eppure-mantiene-lobbligo-video/)
PRECISAZIONI SU OBBLIGO VACCINALE
Alla luce della pubblicazione del DL 24 del 24 Marzo vogliamo precisare alcuni piccoli ma significativi punti che potrebbero non essere sufficientemente chiari:
Un decreto legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale salvo eventuali date specificate negli articoli.
Nel caso specifico del DL 24 quindi l’entrata in vigore dei provvedimenti più significativi è la seguente:
- Nuove regole isolamento e auto sorveglianza (articolo 4): 1 aprile
Quindi dal 1 Aprile anche chi non è vaccinato non sarà più sottoposto a quarantena preventiva in caso di contatti con soggetto positivo. Si applicherà l’auto sorveglianza di 10 giorni con mascherina FFP2 e tampone solo in caso di sintomi.
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Nuova regolamentazione delle mascherine al chiuso.
Si ricorda che all’articolo 5 ci sono due punti importanti: comma 8 equipara le mascherine chirurgiche ai DPI (per coloro che nell’ambiente lavorativo devono indossare la FFP2) e comma 5 che stabilisce che, anche al chiuso, “l’obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”
- Greenpass base (articolo 6): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Quindi le attuali limitazioni del greenpass base valgono fino al 31 marzo, dal 1 aprile per un mese varranno quelle previste dal nuovo DL 24 (decadranno quindi obbligo per negozi, posta, banca, eccetera)
- Greenpass rafforzato (articolo 7): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Analogamente a quanto previsto dal greenpass base anche per l’utilizzo del greenpass rafforzato fino al 31 marzo valgono le attuali regole dopo di che entreranno in vigore per un mese le nuove disposizioni
- Obblighi vaccinali (articolo 8): 25 Marzo
Gli obblighi vaccinali per personale scolastico, difesa, polizia, eccetera dal 25 marzo NON potranno più comportare la sospensione della retribuzione. Pertanto chi fa parte di queste categorie ed è stato sospeso DEVE CHIEDERE IMMEDIATO REINTEGRO E RIPRISTINO DELLA RETRIBUZIONE. Dal 25 marzo infatti entra in vigore il nuovo articolo 8 del dl24.
Analogamente anche chi ha compiuto 50 anni dal 25 marzo può recarsi a lavoro con il greenpass base, essendo entrato in vigore il nuovo decreto. Se si è oggetto di provvedimento di sospensione per mancanza di greenpass rafforzato dal 25 marzo fino al 30 aprile l’accesso è consentito con greenpass base (articolo 4-quinquies)
Non ci sono invece purtroppo buone notizie per i lavoratori sanitari e RSA in quanto l’obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre
- Gestione casi positivi a scuola (articolo 9): 1 Aprile
Le nuove regole per le quarantene a scuola vanno in vigore dal 1 aprile fino a fine anno scolastico. Ricordiamo che non è più prevista la DAD (anche per non vaccinati) per i contatti di positivi e il tampone di rientro in caso di contatto viene richiesto solo dal 4 caso e può essere anche casalingo e auto certificato (con sintomi).
Staff C.Li.Va. Toscana
giovedì 7 settembre 2017
FINANZIAMENTO NON PAGATO: DOPO QUANTO VA IN PRESCRIZIONE?
I termini di prescrizione variano a seconda dei casi, ma una volta scaduti il creditore non potrà vantare alcun diritto
Spesso ci contattano persone a cui le società di recupero credito hanno richiesto dei soldi per prestiti non pagati di molti anni fa. Tutti hanno la speranza che il prestito sia andato in prescrizione e che non sia più dovuto.
Vediamo di chiarire dopo quanti anni un prestito va in prescrizione.
I termini di prescrizione variano a seconda dei casi, anche se per la maggior parte delle forme di credito è previsto un termine di prescrizione di cinque/dieci anni, con le dovute eccezioni. Nel caso di debiti derivanti dalla sottoscrizione di mutui, prestiti o finanziamenti i termini di prescrizione sono di 10 anni. Anche nel caso di finanziamenti erogati dall’INPS sono previste prescrizioni decennali. L’ente si riserva quindi dieci anni per recuperare la somma concessa, un tempo che si rivela quasi sempre sufficiente ai fini della riscossione.
C’è da precisare che quando non si paga un finanziamento ci sono varie spiacevoli conseguenze per il debitore quali:
1. l’intervento di una società di recupero crediti
2. la segnalazione in crif
l3. ’eventuale azione esecutiva
Parliamo di eventuale azione esecutiva perchè è possibile che, quando la finanziaria non ritenga conveniente recuperare il credito (in base all’importo del credito o alla incapacità patrimoniale del debitore) ceda il credito ad un’altra società. Questo processo può durare per molti anni senza subire alcuna causa.
Se ci sono delle comunicazioni che interrompono la prescrizione, il termine dei 10 anni decorre dalla ricezione di queste ultime.
Per esperienza è molto difficile che le finanziarie facciano prescrivere il proprio credito.
Ciò però non significa che ciò non si può avverare.
In caso di prescrizione, non sarà più dovuto nulla alla finanziaria nonostante il mancato pagamento del dovuto.
tratto da: http://www.debitobancario.it
domenica 9 aprile 2017
LA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICA LE DECISIONI SUI CARTELLI DEI DERIVATI EURIBOR E LIBOR
La Commissione ha sanzionato otto istituti finanziari internazionali per un ammontare totale pari a € 1,71 miliardi per aver partecipato ad un’intesa nei mercati finanziari dei derivati relativi allo Spazio Economico Europeo. Quattro degli istituti coinvolti hanno partecipato ad un cartello avente ad oggetto la fissazione di tassi in euro, mentre altri sei hanno aderito ad intese bilaterali relative alla fissazione di tassi in yen giapponese. Entrambe le decisioni sono state adottate nell’ambito della settlement procedure, e – in forza della loro partecipazione – le ammende alle banche sono state ridotte del 10% (si veda MEMO/13/1090).
Il Commissario Almunia ha commentato che “ciò che è scioccante degli scandali LIBOR ed EURIBOR non è solo la manipolazione dei parametri di riferimento, ma anche la collusione tra banche che dovrebbero essere in competizione tra loro. L’odierna decisione manda un chiaro messaggio: la Commissione è determinata a combattere e sanzionare i cartelli in ambito finanziario. Una sana concorrenza, aggiunta alla trasparenza, è fondamentale al fine del corretto funzionamento dei mercati”.
I derivati sono prodotti finanziari (ad es. forward rate agreements, swaps, futures, opzioni) utilizzati dalle banche per gestire il rischio derivante da fluttuazioni nei tassi di interesse. Derivano il loro valore da tassi di riferimento come LIBOR – utilizzato per diverse valute tra le quali anche lo yen giapponese – o EURIBOR, per l’euro.
L’intesa in ambito di derivati finanziari espressi in Euro (EIRD)
Il cartello in ambito EIRD ha operato tra settembre 2005 e maggio 2008. Coinvolte erano Barclays, Deutsche Bank, RBS e Société Générale. Tramite lo scambio di informazioni, l’intesa mirava a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di specifici componenti dei derivati in relazione al tasso di riferimento EURIBOR. L’indagine della Commissione era iniziata in ottobre 2011 ed il procedimento era stato avviato nel marzo 2013.
Mentre Barclays ha beneficiato di immunità totale dalla multa per aver rivelato l’esistenza dell’intesa anti-concorrenziale ed aver collaborato con la Commissione, Deutsche Bank, RBS and Société Générale hanno ricevuto una riduzione della multa per il loro atteggiamento collaborativo e per aver partecipato alla settlement procedure. L’investigazione è tuttora in corso per Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan.
L’intesa in ambito di derivati finanziari espressi in Yen (YIRD)
In ambito YIRD, la Commissione ha scoperto sette diverse infrazioni bilaterali di durata variabile da uno a dieci mesi tra gli anni 2007 e 2010. Anche in questo caso l’accordo prevedeva lo scambio di informazioni sensibili tra traders. Coinvolte erano UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup e JPMorgan, ed il broker RP Martin, per aver agevolato le banche nelle loro condotte. La Commissione aveva avviato il procedimento nel febbraio 2013.
Sia UBS che Citigroup hanno beneficiato di piena immunità dalla multa, la prima per aver rivelato l’esistenza dell’intesa anti-concorrenziale, la seconda in relazione alla sua partecipazione ad un accordo bilaterale. Per il loro atteggiamento cooperativo, la Commissione ha concesso una riduzione delle ammende a Citigroup, Deutsche Bank, RBS e RP Martin. Gli istituti bancari hanno beneficiato di un’ulteriore riduzione del 10% per aver aderito alla settlement procedure. L’investigazione è tuttora in corso per il cash broker ICAP.
Le sanzioni
Le sanzioni sono state disposte sulla base del Commission’s 2006 Guidelines on fines (vedi IP/06/857 e MEMO/06/256).
L’ammontare delle sanzioni è stato calcolato dalla Commissione sulla base del valore delle vendite operate dalle banche dei prodotti coinvolti all’interno della SEE, della gravità delle infrazioni commesse, dell’ambito geografico e della durata.
Il cartello EIRD
Le sanzioni imposte per il cartello EIRD sono pertanto le seguenti:
Partecipante
Durata della partecipazione
Riduzione Programma di Clemenza (%)
Sanzione (€)
Barclays
32 mesi
100%
0
Deutsche Bank
32 mesi
30%
465 861 000
Société Générale
26 mesi
5%
445 884 000
RBS
8 mesi
50%
131 004 000
Barclays ha beneficiato dell’immunità totale per aver rivelato l’esistenza del cartello e ha, di conseguenza, evitato una sanzione ammontante a circa € 690 milioni per la sua partecipazione all’illecita intesa.
I cartelli YIRD
UBS, RBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Citigroup and RP Martin sono state coinvolte in una o più delle contestate violazioni della normativa europea di concorrenza.
Le sanzioni imposte al cartello YIRD sono quindi le seguenti:
Partecipante
Durata della partecipazione per violazione
Riduzione Programma di Clemenza (%)
Sanzione (€)
UBS (5 violazioni)
1 mese, 8 mesi, 5 mesi, 10 mesi, 1 mese
100% per tutte le violazioni
0
RBS (3 violazioni)
8 mesi, 5 mesi, 3 mesi
25% per una violazione
260 056 000
Deutsche Bank (2 violazioni)
10 mesi, 2 mesi
35%, 30%
259 499 000
JPMorgan (1 violazione)
1 mese
79 897 000
Citigroup (3 violazioni)
1 mese, 2 mesi, 3 mesi
35%, 100%, 40%
70 020 000
RP Martin (1 violazione)
1 mese
25%
247 000
UBS ha beneficiato dell’immunità totale per aver rivelato l’esistenza del cartello e ha, di conseguenza, evitato una sanzione ammontante a circa € 2.5 miliardi per la sua partecipazione a cinque delle sette intese illecite.
Citigroup ha beneficiato dell’immunità totale per una delle violazioni contestate, evitando così una sanzione di circa € 55 milioni.
Breve disamina dei prodotti finanziari coinvolti
I derivati sono contratti negoziati sui mercati finanziari che operano come un meccanismo di assicurazione contro le fluttuazioni dei prezzi a beneficio delle imprese, per la copertura del rischio finanziario. Essi servono a ridurre la volatilità dei flussi di cassa delle imprese, aumentando la produttività del capitale delle medesime e rendendole così più affidabili per gli investitori. Negli ultimi anni i derivati si sono diffusi in maniera capillare nel sistema finanziario internazionale e sono divenuti uno strumento indispensabile per la gestione del rischio e di investimento.
I derivati sui tassi di interesse di base più diffusi sono: ‘forward rate agreement’; ‘interest rate swap’; opzioni sui tassi di interesse e futures su tassi di interesse. I derivati sui tassi di interesse possono essere negoziati ‘over the counter’ ( OTC ) o, nel caso di futures su tassi di interesse, possono risultare in titoli ‘exchange traded’. Il loro valore è dato da un tasso di interesse di riferimento.
I prodotti interessati dal cartello EIRD sono euro-derivati collegati al tasso di interesse indicizzato all’Euribor e/o all’indice “Euro Over-Night Index Average” ( EONIA ). I prodotti interessati dai cartelli in commento sono i derivati su tassi di interesse dello Yen giapponese collegati alla JPY LIBOR (e nel caso di violazione anche allo Euroyen TIBOR) .
EURIBOR , JPY LIBOR e Euroyen TIBOR sono i tassi di interesse di riferimento destinati a riflettere, rispettivamente, il costo dei prestiti interbancari in Euro o Yen. Questi benchmark sono ampiamente utilizzati nei mercati monetari internazionali e sono basati sui valori comunicati quotidianamente ai relativi responsabili per il calcolo.
Il 18 settembre 2013, la Commissione ha proposto un Regolamento sugli indici utilizzati come benchmark per strumenti finanziari come il LIBOR o EURIBOR (vedi IP13/841) . Le misure previste mirano a ripristinare la fiducia nell’integrità e veridicità dei parametri di riferimento a seguito degli scandali che hanno coinvolto LIBOR ed EURIBOR.
Le procedure di transazione
Quelle qui esposte sono le prime due decisioni relative ai cartelli nel settore finanziario dall’inizio della crisi nel 2008. L’applicazione delle norme antitrust è una priorità assoluta per la Commissione in particolare nel settore finanziario. Le decisioni relative ai cartelli EIRD e YIRD indicano quindi alle banche quei comportamenti ritenuti lesivi delle regole comunitarie di concorrenza.
Le decisioni relative al comunicato in commento sono l’ottava e la nona decisione dopo l’introduzione della procedura di transazione per i cartelli nel giugno 2008 (cfr. IP/08/1056 e MEMO/08/458 ). Si tratta di una delle più rapide procedure di transazione decise dalla Commissione, che mostra tutte le potenzialità offerte dalla procedura in questione. La procedura di transazione si basa sul Regolamento n. 1/2003 e consente alla Commissione di applicare una procedura semplificata e quindi di ridurre la durata delle indagini. Ciò comporta un chiaro vantaggio per i consumatori e per i contribuenti, in quanto vengono ridotti i costi di istruzione della causa e si consente di liberare risorse a favore di altri casi sospetti, avvantaggiando al contempo le stesse aziende sottoposte a procedura, che possono beneficiare di decisioni più rapide e di una riduzione del 10 % delle sanzioni.
Per consultare il comunicato stampa ufficiale seguire questo link.
Fonte: Commissione europea
giovedì 21 maggio 2015
SENTENZA TRIBUNALE DI PRATO
Il Tribunale di Prato con sentenza del 08.04.2015 ha rigettato un ricorso ex art 700 cpc con la quale un Condominio aveva chiesto l'allontanamento di un cane perchè ritenuto pericoloso e fastidioso a causa dei continui abbai notturni.
Il proprietario del cane, difeso dall'Avv. Marco Tarelli, è riuscito a fare rigettare il ricorso del condominio in quanto i testimoni sentiti (eccetto uno) non hanno manifestato nè il pericolo nè il fastidio denunciato dal condominio.
Il Giudice quindi non ha potuto fare altro che rigettare il ricorso e condannare il condominio al pagamento delle spese processuali.
domenica 28 settembre 2014
lunedì 21 luglio 2014
La banca, al fine di ottenere la condanna al pagamento di un saldo di rapporto di conto corrente, è onerata della produzione non solo di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ma anche della prova dell'avvenuto invio al correntista prima del giudizio
Ai fini della prova costitutiva del diritto di credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici la banca avrebbe dovuto fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi all'odierno ricorrente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le contestazioni. Al contrario, il ricorrente ha potuto contestare le voci della documentazione contabile solo in sede di giudizio; la Corte d'appello di Bari ha ritenuto si trattasse di attività tardiva e, pertanto, nel respingere la relativa eccezione di parte, ha dichiarato fondata nel merito la domanda creditoria. L'errore in cui è incorsa la corte territoriale, tradottosi nella violazione dell'art. 2697 c.c., è stato quello di pronunciarsi in accoglimento della domanda senza disporre di tutti gli elementi costitutivi del credito, che avrebbero dovuto ricomprendere anche la prova della comunicazione degli estratti conto che spettava alla banca fornire.
Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 14887 01-07-2014
lunedì 10 febbraio 2014
PIANI “4YOU” E “MYWAY” NULLI!!!! RESTITUZIONE INTEGRALE DELLE RATE PAGATE, INTERESSI E SPESE!!!
Il Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS), a partire dal 2000, ha incominciato a proporre e a vendere ai propri risparmiatori “piani finanziari” detti MYWAY e 4YOU
Potrebbero sembrare titoli di celebri canzoni che rievocano buoni sentimenti…ma in realtà non è proprio così….
Sotto la maschera di piani di accumulo di capitale per fini previdenziali si nascondevano in realtà dei veri e propri MUTUI che il malcapitato di turno, e sono tanti, si è trovato a dover pagare OBBLIGATORIAMENTE!
A COSA SERVIVANO QUESTI MUTUI?
Questi mutui venivano fatti stipulare con lo scopo di acquistare a prezzi stellari OBBLIGAZIONI e FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO, indovina di chi???!!,
del MONTE DEI PASCHI DI SIENA….ovviamente!
Fortuna ha voluto, però, che molti di questi contratti sono
NULLI perché non vi è prevista una clausola obbligatoria che regola la chiusura degli stessi contratti e quindi la sottoscrizione FUORI SEDE - non all’interno della banca-
E’ intervenuta così la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE che, come era ovvio che fosse, HA DICHIARATO NULLI TUTTI I CONTRATTI SOTTOSCRITTI FUORI SEDE!
(sentenza la n. 1584 del 3 Febbraio 2012)
Recentemente altre pronunce del Tribunale di Milano sono andate a confermare quanto stabilito dalla legge e dalla Cassazione per i piani MYWAY ed in particolare per i contratti
“4 YOU” il tribunale ha stabilito che c’è un FORTE SQUILIBRIO tra i due contraenti.
Infatti se da un lato la banca ottiene GUADAGNI CERTI per tutta la durata del contratto
lo stesso non si puo’ dire per il contraente- risparmiatore che di CERTO ha solo i COSTI!!!!!
Riassumendo:
Banca: GUADAGNO CERTO – ZERO COSTI
Consumatore: COSTI CERTI – COSTI CERTI!!!
Ovviamente questi piani sono NULLI per violazione dell’art. 1322 c.c.
Conseguenza:
RESTITUZIONE AL "RISPARMIATORE"
- DI TUTTE LE RATE PAGATE
- INTERESSI LEGALI
- RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE
Per maggiori informazioni CONTATTA 339/8537139
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