martedì 29 marzo 2022
la Corte Costituzionale federale tedesca ammette che i vaccini Covid sono dannosi, persino “fatali” – Eppure mantiene l’obbligo
Il tribunale ha stabilito, se gli operatori sanitari vogliono evitare danni dai vaccini Covid, “sono liberi di dimettersi”.
Beatrix von Storch, vice leader di Alternativa per la Germania, ha criticato la Corte costituzionale federale per aver negato un appello di emergenza per porre fine alla vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari. Il tribunale federale “non protegge più i nostri diritti fondamentali”, ha esclamato il leader.
Nonostante la corte abbia ammesso nella sua sentenza che i vaccini possono causare “gravi effetti collaterali”, anche “la morte”, si sono rifiutati di revocare l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, ha affermato Von Storch.
(https://www.eventiavversinews.it/assurdo-la-corte-costituzionale-federale-tedesca-ammette-che-i-vaccini-covid-sono-dannosi-persino-fatali-eppure-mantiene-lobbligo-video/)
PRECISAZIONI SU OBBLIGO VACCINALE
Alla luce della pubblicazione del DL 24 del 24 Marzo vogliamo precisare alcuni piccoli ma significativi punti che potrebbero non essere sufficientemente chiari:
Un decreto legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale salvo eventuali date specificate negli articoli.
Nel caso specifico del DL 24 quindi l’entrata in vigore dei provvedimenti più significativi è la seguente:
- Nuove regole isolamento e auto sorveglianza (articolo 4): 1 aprile
Quindi dal 1 Aprile anche chi non è vaccinato non sarà più sottoposto a quarantena preventiva in caso di contatti con soggetto positivo. Si applicherà l’auto sorveglianza di 10 giorni con mascherina FFP2 e tampone solo in caso di sintomi.
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Nuova regolamentazione delle mascherine al chiuso.
Si ricorda che all’articolo 5 ci sono due punti importanti: comma 8 equipara le mascherine chirurgiche ai DPI (per coloro che nell’ambiente lavorativo devono indossare la FFP2) e comma 5 che stabilisce che, anche al chiuso, “l’obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”
- Greenpass base (articolo 6): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Quindi le attuali limitazioni del greenpass base valgono fino al 31 marzo, dal 1 aprile per un mese varranno quelle previste dal nuovo DL 24 (decadranno quindi obbligo per negozi, posta, banca, eccetera)
- Greenpass rafforzato (articolo 7): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Analogamente a quanto previsto dal greenpass base anche per l’utilizzo del greenpass rafforzato fino al 31 marzo valgono le attuali regole dopo di che entreranno in vigore per un mese le nuove disposizioni
- Obblighi vaccinali (articolo 8): 25 Marzo
Gli obblighi vaccinali per personale scolastico, difesa, polizia, eccetera dal 25 marzo NON potranno più comportare la sospensione della retribuzione. Pertanto chi fa parte di queste categorie ed è stato sospeso DEVE CHIEDERE IMMEDIATO REINTEGRO E RIPRISTINO DELLA RETRIBUZIONE. Dal 25 marzo infatti entra in vigore il nuovo articolo 8 del dl24.
Analogamente anche chi ha compiuto 50 anni dal 25 marzo può recarsi a lavoro con il greenpass base, essendo entrato in vigore il nuovo decreto. Se si è oggetto di provvedimento di sospensione per mancanza di greenpass rafforzato dal 25 marzo fino al 30 aprile l’accesso è consentito con greenpass base (articolo 4-quinquies)
Non ci sono invece purtroppo buone notizie per i lavoratori sanitari e RSA in quanto l’obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre
- Gestione casi positivi a scuola (articolo 9): 1 Aprile
Le nuove regole per le quarantene a scuola vanno in vigore dal 1 aprile fino a fine anno scolastico. Ricordiamo che non è più prevista la DAD (anche per non vaccinati) per i contatti di positivi e il tampone di rientro in caso di contatto viene richiesto solo dal 4 caso e può essere anche casalingo e auto certificato (con sintomi).
Staff C.Li.Va. Toscana
giovedì 7 settembre 2017
FINANZIAMENTO NON PAGATO: DOPO QUANTO VA IN PRESCRIZIONE?
I termini di prescrizione variano a seconda dei casi, ma una volta scaduti il creditore non potrà vantare alcun diritto
Spesso ci contattano persone a cui le società di recupero credito hanno richiesto dei soldi per prestiti non pagati di molti anni fa. Tutti hanno la speranza che il prestito sia andato in prescrizione e che non sia più dovuto.
Vediamo di chiarire dopo quanti anni un prestito va in prescrizione.
I termini di prescrizione variano a seconda dei casi, anche se per la maggior parte delle forme di credito è previsto un termine di prescrizione di cinque/dieci anni, con le dovute eccezioni. Nel caso di debiti derivanti dalla sottoscrizione di mutui, prestiti o finanziamenti i termini di prescrizione sono di 10 anni. Anche nel caso di finanziamenti erogati dall’INPS sono previste prescrizioni decennali. L’ente si riserva quindi dieci anni per recuperare la somma concessa, un tempo che si rivela quasi sempre sufficiente ai fini della riscossione.
C’è da precisare che quando non si paga un finanziamento ci sono varie spiacevoli conseguenze per il debitore quali:
1. l’intervento di una società di recupero crediti
2. la segnalazione in crif
l3. ’eventuale azione esecutiva
Parliamo di eventuale azione esecutiva perchè è possibile che, quando la finanziaria non ritenga conveniente recuperare il credito (in base all’importo del credito o alla incapacità patrimoniale del debitore) ceda il credito ad un’altra società. Questo processo può durare per molti anni senza subire alcuna causa.
Se ci sono delle comunicazioni che interrompono la prescrizione, il termine dei 10 anni decorre dalla ricezione di queste ultime.
Per esperienza è molto difficile che le finanziarie facciano prescrivere il proprio credito.
Ciò però non significa che ciò non si può avverare.
In caso di prescrizione, non sarà più dovuto nulla alla finanziaria nonostante il mancato pagamento del dovuto.
tratto da: http://www.debitobancario.it
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