mercoledì 30 marzo 2022
Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo
Il Gdp di Bressanone annulla la multa al cittadino accusato di non avere la mascherina per illegittimità della delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza e perché non provate le condizioni dell'obbligo di indossarla
Il Giudice di Pace di Bressanone, con la sentenza n. 04/2022 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un cittadino a cui è stata irrogata un multa di 410,65 euro per non aver indossato la mascherina la sera in cui i Carabinieri, dopo una festa con i colleghi per celebrare la nascita di una bambina, lo hanno fermato. Due le ragioni per le quali il ricorso va accolto e la multa annullata:
prima di tutto la delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza è priva di fondamento giuridico, come sostenuto anche da altri colleghi in situazioni similari;
nel caso di specie inoltre i verbalizzanti hanno omesso di descrivere le circostanze di fatto richieste dalla legge provinciale e che rilevano per poter ritenere integrato l'illecito contestato. La mancata dimostrazione della presenza di condizioni che avrebbero comportato l'obbligo d'indossare la mascherina, priva infatti di fondamento la contestazione.
Fonte: Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo https://www.studiocataldi.it/articoli/44190-niente-multa-per-chi-e-senza-mascherina-perche-lo-stato-d-emergenza-e-illegittimo.asp#ixzz7P0OUDW6I
(www.StudioCataldi.it)
martedì 29 marzo 2022
la Corte Costituzionale federale tedesca ammette che i vaccini Covid sono dannosi, persino “fatali” – Eppure mantiene l’obbligo
Il tribunale ha stabilito, se gli operatori sanitari vogliono evitare danni dai vaccini Covid, “sono liberi di dimettersi”.
Beatrix von Storch, vice leader di Alternativa per la Germania, ha criticato la Corte costituzionale federale per aver negato un appello di emergenza per porre fine alla vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari. Il tribunale federale “non protegge più i nostri diritti fondamentali”, ha esclamato il leader.
Nonostante la corte abbia ammesso nella sua sentenza che i vaccini possono causare “gravi effetti collaterali”, anche “la morte”, si sono rifiutati di revocare l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, ha affermato Von Storch.
(https://www.eventiavversinews.it/assurdo-la-corte-costituzionale-federale-tedesca-ammette-che-i-vaccini-covid-sono-dannosi-persino-fatali-eppure-mantiene-lobbligo-video/)
PRECISAZIONI SU OBBLIGO VACCINALE
Alla luce della pubblicazione del DL 24 del 24 Marzo vogliamo precisare alcuni piccoli ma significativi punti che potrebbero non essere sufficientemente chiari:
Un decreto legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale salvo eventuali date specificate negli articoli.
Nel caso specifico del DL 24 quindi l’entrata in vigore dei provvedimenti più significativi è la seguente:
- Nuove regole isolamento e auto sorveglianza (articolo 4): 1 aprile
Quindi dal 1 Aprile anche chi non è vaccinato non sarà più sottoposto a quarantena preventiva in caso di contatti con soggetto positivo. Si applicherà l’auto sorveglianza di 10 giorni con mascherina FFP2 e tampone solo in caso di sintomi.
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Nuova regolamentazione delle mascherine al chiuso.
Si ricorda che all’articolo 5 ci sono due punti importanti: comma 8 equipara le mascherine chirurgiche ai DPI (per coloro che nell’ambiente lavorativo devono indossare la FFP2) e comma 5 che stabilisce che, anche al chiuso, “l’obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”
- Greenpass base (articolo 6): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Quindi le attuali limitazioni del greenpass base valgono fino al 31 marzo, dal 1 aprile per un mese varranno quelle previste dal nuovo DL 24 (decadranno quindi obbligo per negozi, posta, banca, eccetera)
- Greenpass rafforzato (articolo 7): 1 Aprile (fino al 30 aprile)
Analogamente a quanto previsto dal greenpass base anche per l’utilizzo del greenpass rafforzato fino al 31 marzo valgono le attuali regole dopo di che entreranno in vigore per un mese le nuove disposizioni
- Obblighi vaccinali (articolo 8): 25 Marzo
Gli obblighi vaccinali per personale scolastico, difesa, polizia, eccetera dal 25 marzo NON potranno più comportare la sospensione della retribuzione. Pertanto chi fa parte di queste categorie ed è stato sospeso DEVE CHIEDERE IMMEDIATO REINTEGRO E RIPRISTINO DELLA RETRIBUZIONE. Dal 25 marzo infatti entra in vigore il nuovo articolo 8 del dl24.
Analogamente anche chi ha compiuto 50 anni dal 25 marzo può recarsi a lavoro con il greenpass base, essendo entrato in vigore il nuovo decreto. Se si è oggetto di provvedimento di sospensione per mancanza di greenpass rafforzato dal 25 marzo fino al 30 aprile l’accesso è consentito con greenpass base (articolo 4-quinquies)
Non ci sono invece purtroppo buone notizie per i lavoratori sanitari e RSA in quanto l’obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre
- Gestione casi positivi a scuola (articolo 9): 1 Aprile
Le nuove regole per le quarantene a scuola vanno in vigore dal 1 aprile fino a fine anno scolastico. Ricordiamo che non è più prevista la DAD (anche per non vaccinati) per i contatti di positivi e il tampone di rientro in caso di contatto viene richiesto solo dal 4 caso e può essere anche casalingo e auto certificato (con sintomi).
Staff C.Li.Va. Toscana
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