giovedì 16 maggio 2013

Cassazione: separazione con addebito e allontanamento ingiustificato dalla casa coniugale

La questione su cui è intervenuta la Corte di cassazione con la nota sentenza n. 10719 dell' 8 maggio 2013 riguarda la correlazione tra “l'abbandono” della casa coniugale da parte di uno dei coniugi e la pronuncia di addebito della separazione per inadempimento dei doveri coniugali, questione sulla quale la Suprema Corte si è pronunciata diverse volte anche in passato, individuando caso per caso le eventuali “scriminanti”. Nel caso in esame, la moglie si allontanava dalla casa coniugale, portando con sé i figli, senza avvertire il marito e senza comunicargli il nuovo indirizzo: di fatto faceva perdere le proprie tracce, e non dava notizie di sé per diversi mesi, rendendo impossibile per il padre qualunque visita o contatto con i figli; tale situazione si protraeva anche successivamente al giudizio di separazione, tant'è che l'attuazione del provvedimento di affidamento dei figli al padre disposto nel corso del giudizio di primo grado dal giudice istruttore poteva essere attuato solo molti mesi dopo. Sia il Tribunale che la Corte di Appello si pronunciavano nel senso della separazione con addebito alla moglie, con affidamento dei figli al padre: avverso tale pronuncia la donna ricorreva in Cassazione. Secondo la ricostruzione della signora, il suo allontanamento dalla casa coniugale era assolutamente legittimo e giustificato da una serie di fattori: in primo luogo, i giudici non avevano tenuto conto della preesistente condizione di separazione di fatto tra i coniugi, che ormai si stava protraendo da diverso tempo; inoltre, l'allontanamento dalla casa coniugale era stato successivo al deposito del ricorso per separazione giudiziale (ma prima della sua notifica al marito) e pertanto tale circostanza costituiva già di per sé un buon motivo per escludere l'addebito. In definitiva, secondo la ricorrente, il deposito del ricorso per separazione e la non contestata crisi coniugale in essere già da molti anni giustificano comunque la sua decisione unilaterale di allontanarsi dal marito, e pertanto i comportamenti ad essa attribuiti, anche quelli successivi all' abbandono del tetto coniugale, quali il ritardo nell'esecuzione del provvedimento di affidamento dei figli al padre e la comunicazione, successiva all'allontanamento, della volontà di separarsi, non possono costituire violazione dei doveri familiari per l'accoglimento della domanda di addebito. Sul punto la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso della donna, è molto chiara nel sottolineare i seguenti punti: 1. In primo luogo, la preesistente separazione di fatto addotta dalla ricorrente non risulta essere stata in alcun modo provata, non essendo peraltro mai stata messa in discussione la coabitazione tra i coniugi prima dell'allontanamento della ricorrente; la Corte, al riguardo, precisa che l'addebito è da ricollegarsi direttamente alla gravità del comportamento tenuto dalla ricorrente, che non solo si è allontanata all'insaputa del marito, ma ha sottratto all'altro genitore ogni contatto con i figli minori per molto tempo. Del resto, ricorda la Corte, in caso di allontanamento dalla casa coniugale da parte di uno dei coniugi, perchè si possa escludere l'addebito è necessario che vi sia una giusta causa, che ricorre ad es: per fatti imputabili al comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando si è già cristallizzata una situazione di intollerabilità della convivenza, che oggettivamente renda impossibile per i coniugi continuare a coabitare (Cass. Civ. 17056/2007) Di tale circostanza però deve essere data specifica e rigorosa prova, tanto più se vi sono dei figli minori, prova che nel caso di specie è mancata. 2. In secondo luogo, il mero deposito del ricorso per separazione non può giustificare l'allontanamento unilaterale e non temporaneo dalla casa coniugale unitamente ai figli minori: tale condotta, peraltro, si è protratta per un considerevole periodo di tempo anche successivamente all'instaurarsi del contraddittorio e in violazione dei provvedimenti assunti nel corso del procedimento separativo, e ciò non può non essere valutabile ai fini della pronuncia di addebito. Infatti, coma affermato dalla stessa Corte in altre occasioni, il comportamento tenuto dal coniuge successivamente al venir meno della convivenza, ma in tempi immediatamente prossimi a detta cessazione, può rilevare ai fini della dichiarazione di addebito allorchè costituisca una conferma del passato e concorra ad illuminare la condotta pregressa (Cass. Civ. 17710/2005).

giovedì 9 maggio 2013

IL TAR DEL LAZIO SCHIANTA EQUITALIA: LE CARTELLE SONO TUTTE NULLE!

domenica 5 maggio 2013 «Le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli. Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all’interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia.» «La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Amministrazione.» «Così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge secondo logiche clientelari. A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici impiegati, che non avevano neanche la qualifica di funzionari e neanche quelli che sono stati retrocessi alla nona qualifica funzionale (i quadri). Così, a comandare sui dirigenti vengono chiamati dei semplici impiegati.» (Sintesi della sentenza Tar Lazio n. 6884) Ed ora veniamo ai commenti di esperti e operatori del settore. 767 funzionari di Equitalia su 1146 sarebbero “abusivi”, quindi i loro atti nulli. Ma non è dato sapere chi siano. Motivi di sicurezza. Una delicatezza che non è stata usata per gli italiani e i loro conti correnti, ormai obbligatori per tutti per questioni di tracciabilità del denaro. Si, il nostro!In nome del principio di trasparenza, voluto dalla stessa Costituzione Eq uitalia sarà costretta a pubblicare i nomi dei funzionari coinvolti nel procedimento di riscossione del tributo, a differenza di quanto dichiarato precedentemente dall’ente che motivava la sua scelta con motivi di sicurezza. Il caso nasce dopo la richiesta, da parte di un contribuente, di conoscere il nome del funzionario che si occupava della sua pratica, per poter meglio valutare la sua strategia di difesa ed è in parallelo con quello di 767 dirigenti dello stesso ente la cui nomina è avvenuta attraverso procedure non corrette e quindi è stata decretata come nulla. La particolarità della questione nasce proprio dal fatto che questo piccolo esercito di funzionari è entrato a far parte della “famiglia” di Equitalia (una sorta di famiglia Addams ma completamente antipatica), senza attraversare l’iter classico per l’assunzione del personale, ovvero niente concorso nè graduatorie pre esistenti. Nessun controllo, nessuna documentazione. Una ingiustizia per il cittadino il quale deve presentare, da adesso, una serie di scartoffie firmate anche da genitori e parenti in caso di regali particolarmente costosi oppure di prestiti che, in periodo di crisi, siamo sempre più spesso a chiedere, a tutto discapito di una “normale” dignità umana che diventa sempre più rara. (trendonline) Sarebbero nulli tutti gli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, le cartelle esattoriali di Equitalia formate sulla base di ruoli delle Agenzie delle Entrate: la ragione è perché il Fisco ha fatto fino ad oggi firmare i propri atti a personale dipendente privo della qualifica di “dirigente”. Il terremoto è stato sollevato dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all’assessorato regionale al Turismo), la quale avverte: le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli. Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio [1]. Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all’interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia. La Randaccio ha da poco presentato un esposto alla Procura Generale della Corte dei Conti e alla Avvocatura Generale e invita tutti i cittadini a ricorrere contro questo vizio di nullità. In pratica: Secondo l’esposto presentato dalla dott.ssa Randaccio, tutti gli accertamenti fatti da Equitalia ma che provengono da ruoli trasmessi dalle Agenzie delle Entrate, in quanto firmati da personale privo della qualifica di dirigente, sono nulli all’origine, così come sono nulle tutte le attività di Equitalia. fonte : IL NORD

giovedì 4 aprile 2013

Licenziamento per giusta causa: quando la pausa caffè è di troppo...

La giusta causa di licenziamento di un cassiere di banca, affidatario di somme anche rilevanti, dev'essere apprezzata con riguardo non soltanto all'interesse patrimoniale della datrice di lavoro ma anche, sia pure indirettamente, alla potenziale lesione dell'interesse pubblico alla sana e prudente gestione del credito. Priva di rilievo risulta la deduzione del ricorrente in ordine alla esistenza ed alla efficacia scriminante della prassi aziendale invocata dal lavoratore. a cura di Redazione E' incensurabilmente accertato l'illecito consistente nell'allontanamento dal posto di lavoro senza chiudere la cassa ed anzi , lasciando in sospeso un 'operazione del valore di cinquecentomila lire con conseguente mancata tempestiva registrazione dei dati contabili per l'intera giornata e un fermo di dieci minuti per tutte le operazioni della mattina successiva. Con specifico riferimento alla dedotta esistenza di una prassi aziendale alla quale il ricorrente sostiene di essersi attenuto nell'allontanarsi dalla postazione di lavoro, la sentenza rescindente cosi si è espressa: "Anche qui la Corte d'appello non nega l'illecito qual considera non grave poiché a quel comportamento era solito porre rimedio un altro funzionario della banca coadiuvato da un altro dipendente sulla base di una regola non scritta ma dettata dal buon senso". Il collegio di merito ha errato ancora una volta in diritto poiché non ha considerato che la giusta causa di licenziamento di un cassiere di banca, affidatario di somme anche rilevanti, dev'essere apprezzata con riguardo non soltanto all'interesse patrimoniale della datrice di lavoro ma anche, sia pure indirettamente, alla potenziale lesione dell'interesse pubblico alla sana e prudente gestione del credito (cfr. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 5, comma 1, e art. 14, comma 2, contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Nè il rigoroso rispetto delle regole di maneggio del denaro può essere sostituito da non meglio specificate regole di buon senso, inidonee ad assicurare la conservazione del denaro della banca e dei clienti. Anche questa violazione dell'art. 2119 c.c. insieme alla sottovalutazione dei precedenti disciplinari a carico del lavoratore, porta alla cassazione della sentenza impugnata. I suddetti comportamenti significano, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, negazione del potere organizzativo e disciplinare della datrice di lavoro, sia pure manifestata per fatti concludenti invece che in forma espressa. Nè è vero che non risulti accertato l'elemento soggettivo dell'illecito poiché il fatto che il lavoratore si attenga consapevolmente a regole di cosiddetto buon senso invece che a quelle impartite dall'imprenditore dimostra un'accettazione dei conseguenti rischi economici a carico dell'impresa,idonea a qualificare la colpa come cosciente. Alla luce di tali indicazioni, alle quali il giudice del rinvio era vincolato al fine della verifica della sussistenza della giusta causa e quindi del giudizio di proporzionalità , priva di rilievo risulta la deduzione del ricorrente in ordine alla esistenza ed alla efficacia scriminante della prassi aziendale invocata dal lavoratore. La censura alla decisione impugnata di non avere tenuto conto, che al momento dell'allontanamento del ricorrente per la pausa caffè, operavano più casse, non è decisivo perché la presenza di una pluralità di casse, delle quali non è detto se tutte in funzione, non esclude comunque che il venir meno di una cassa rallentava le operazioni delle altre sulle quali venivano dirottati i clienti in fila che comunque erano in numero cospicuo né incide sulla valutazione della negligenza della condotta espressa nella sentenza di secondo grado. Cass. Civ., 28 marzo 2013, n. 7819