giovedì 31 ottobre 2013

Il deposito della querela

La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore può essere materialmente presentata da una persona diversa dal proponente senza necessità di apposita procura speciale. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, per alcuni reati tassativamente indicati, è prevista la perseguibilità della condotta illecita sia direttamente rimessa alla volontà della persona offesa e, dunque, alla sua espressa richiesta, inserita nell’atto di querela, di esperire nei confronti dell’autore del reato l’azione penale per tutti gli illeciti eventualmente ravvisabili. In particolare, la querela costituisce atto negoziale di diritto pubblico, riservato alla persona offesa dal reato, sia essa persona fisica o giuridica, alla cui conforme manifestazione di volontà la legge ricollega l’effetto di rendere possibile l’esercizio dell’azione penale, con riguardo a taluni fatti criminosi (Cass. Pen., Sez. V, 17/04/2000, n. 4695). In tali tassative ipotesi, essa diviene allora presupposto necessario per la procedibilità, ossia per l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero. Può essere proposta personalmente dalla parte o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione nella quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato, e presentata oralmente o per iscritto. In particolare, quando la querela è presentata per iscritto deve recare o la firma personale del querelante o quella di un suo procuratore speciale. Essa, può essere presentata alle autorità alle quali può essere inoltrata denuncia (pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria) o a un agente consolare all’estero e può essere presentata direttamente dal proponente, o anche ad opera di incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. In tale ultimo caso, però, necessita della autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto legittimato, e, dunque, ai sensi dell’articolo 39 disp. att. C.P.P., anche dal difensore nominato dalla persona offesa (Cass. Pen., Sez. V, 23/10/2007, n. 39049). Sul punto, in particolare, la giurisprudenza ha precisato che è valida l’autenticazione della firma del querelante effettuata dal difensore anche quando questi non sia stato formalmente nominato, sempre che, in tale ipotesi, la volontà di nomina sia ricavabile da altre dichiarazioni rese dalla parte nell’atto di querela, quale l’elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Cass. Pen., Sez. II, 15/10/2008, n. 38905; Cass. Pen., SS. UU, 28/07/2006, n. 26549). Di converso, non è valido l’atto di querela qualora l’autenticazione della firma del querelante sia effettuata da un avvocato non designato come difensore, ma semplicemente incaricato della sua presentazione, in quanto l’autenticazione della firma del querelante, effettuata da un avvocato, deve ritenersi valida solo nel caso in cui sia nominato difensore della persona offesa, ai sensi dell’art. 96, comma II, e 101, comma I, C.P.P., seppur, come già rappresentato sopra, tacitamente (Cass. Pen., Sez. IV, 12/11/2008, n. 42140). Anzi, l’irregolare presentazione della querela, la cui sottoscrizione sia stata autenticata da difensore sprovvisto di nomina, equivale alla mancata presentazione della querela stessa; in sostanza, quindi, viene a mancare in tal caso la condizione di procedibilità richiesta per il reato contestato, di talché s’impone la dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale. Ovviamente nel caso appena descritto non è previsto, però, che il difensore che effettui l’autentica sia munito anche di procura speciale, essendo viceversa necessario soltanto che egli risulti nominato dalla persona offesa. Invero, a tal proposito va considerato che l’autenticazione della sottoscrizione della querela, richiesta dall’art. 337 C.P.P., nel caso in cui questa venga presentata da un incaricato, trova spiegazione solo nella necessità di garantire la provenienza sicura dell’atto e quindi la titolarità del diritto di sporgere querela. Non occorrono, pertanto, formule specifiche per essa, essendo solo necessario che avvenga ad opera di soggetto a ciò abilitato e che abbia accertato l’identità della persona che sottoscrive. A ciò consegue che tale atto, munito di sottoscrizione autenticata, può essere depositato materialmente da un incaricato anche se sfornito di procura speciale, in quanto per il conferimento dell’incarico non sono previste forme particolari, potendo essere affidato anche oralmente. Tale assunto ha trovato conferma in diverse decisioni giurisprudenziali, nelle quali si è evidenziato come la querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore può essere materialmente presentata da una persona diversa dal proponente, e per questa non è prevista la necessità di procura speciale (Cass. Pen., Sez. V, 15/10/2010, n. 36989; conf. N. 2623 del 2004, n. 4649 del 2006). Nel caso in cui, invece, la querela venga depositata personalmente dal querelante, l’autorità che la riceve, ai sensi dell’art. 337, comma IV, C.P.P., provvede alla attestazione della data e del luogo della presentazione e alla identificazione della persona che la propone.

lunedì 28 ottobre 2013

Strisce blu: parcheggio gratis e multe nulle se è scaduta la convenzione tra Comune e gestore

Impossibile il rinnovo tacito della convenzione tra Comune ed ente gestore: tutte le multe sulle strisce blu vengono quindi annullate. Non si può fare la multa sulle strisce blu se la convenzione che lega il Comune al gestore degli spazi a pagamento è scaduta. In tali casi, dunque, è possibile parcheggiare liberamente, senza bisogno di esporre il ticket sul cruscotto dell’autovettura. L’ente locale non può invocare, a propria difesa, neanche il rinnovo tacito del rapporto che lo lega con il predetto gestore degli stalli: infatti, nelle forniture di servizi pubblici, ciò non è consentito né dalle norme dell’Unione europea, né dal nostro codice degli appalti. Questi principi sono stati di recente affermati dal Giudice di Pace di Palermo, con una sentenza appena pubblicata [1]. Il codice degli appalti pubblici vieta espressamente il rinnovo tacito delle concessioni dei contratti scaduti: la proroga è possibile solo per quel minimo lasso di tempo necessario a bandire una nuova gara e la stipula del nuovo contratto. Ogni cittadino, nell’ambito del proprio diritto di accesso agli atti, può sempre chiedere al Comune di esibire il contratto di concessione con il gestore degli spazi delimitati dalle strisce blu e verificare se il rapporto è ancora in essere. Seguendo poi il ragionamento del giudice siciliano, se tale contratto dovesse risultare scaduto, allora le eventuali multe per assenza del ticket sarebbero tutte impugnabili al giudice di pace. [1] G.d.P. Palermo, sent. n. 1727/13. © Riproduzione riservata

mercoledì 23 ottobre 2013

CIRCOLAZIONE STRADALE - LA NULLITA' IN TEMA DI ALCOLTEST PUO' ESSERE RILEVATA ANCHE D'UFFICIO

In tema di guida in stato di ebbrezza, la nullita' derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile, puo' essere rilevata d'ufficio, anche se la parte e' decaduta. (Cassazione penale,sentenza 17/10/2013, n. 42667)

giovedì 10 ottobre 2013

Anatocismo bancario: la Consulta boccia la norma salva-banche

APRIL 24, 2012 Con la Sentenza n° 78 del 2 Aprile 2012, si riapre la possibilità per chi è rimasto “vittima” dell’Anatocismo Bancario di fare ricorso contro le banche per richiederne il rimborso. Infatti la Corte Costituzionale ha bocciato la norma “salva-banche” inserita nel decreto legge Milleproroghe 2010 dichiarandola incostituzionale in quanto viola l’art. 3 della Costituzione: Facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali, eguaglianza e ragionevolezza ma anche l’art. 117 della Costituzione come si legge nella Sentenza. Non è dato ravvisare quale sarebbero i motivi imperativi di i nteressi generale idoneo a giustificare l’effetto retroattivo. In precedenza, la Corte dei Conti si era già pronunciata stabilendo che, il cliente vittima di Anatocismo, aveva il diritto di chiedere il rimborso degli interessi anatocistici entro 10 anni dalla chiusura del conto. Il decreto salva-banche invece stabiliva che la scadenza dei 10 anni scattava dal giorno di registrazione contabile dell’addebito illegittimo, ed in pratica siccome l’ Anatocismo è vietato dal 2000, non si poteva piu chiedere il rimborso. Fino alla sentenza n° 78 del 2 Aprile 2012 dove la consulta dichiara incostituzionale il decreto salva-banche.