giovedì 31 marzo 2022

IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA DICE STOP AL GREEN PASS

Marcello Pamio - 29 marzo 2022 Giovedi 24 marzo con 15 voti positivi e 9 negativi, il Comune di Bassano del Grappa ha chiesto formalmente al Governo di abrogare le certificazioni Covid-19 con la cessazione dello stato di emergenza (decorrenza 31 marzo). Non solo: chiede anche di intervenire legislativamente affinché l’utilizzo di tale strumento straordinario non sia ammesso in via ordinaria. Sembrerebbe una richiesta quasi ovvia per uno Stato democratico o in un stato di diritto, ma non così tanto in Italia, dove il Governo ha deciso di rendere eterno il lasciapassare, scollegandolo definitivamente dall’emergenza che lo ha generato, come diciamo fin dall'inizio... https://ilariabrunelli.wordpress.com/2022/03/26/bassano-dice-stop-greenpass/

Vaccino Covid illegittimo, le questioni sottoposte alla Consulta

Un'analisi dettagliata dell'ordinanza con cui la Corte Giustizia Amministrativa siciliana ha deferito alla Consulta la questione sulla legittimità del vaccino obbligatorio, in considerazione dei dati AIFA sulle reazioni avverse onale sul vaccino obbligatorio Vaccino obbligatorio ed eventi avversi Vaccino Covid e altri vaccini: differenze I limiti della farmacovigilanza sul vaccino Covid Ordinanza 351/22, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia L'incoerenza del consenso informato per il vaccino obbligatorio La questione di legittimità costituzionale sul vaccino obbligatorio [Torna su] Come già evidenziato, la Corte Costituzionale è stata investita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia della questione di legittimità costituzionale delle norme che impongono il vaccino obbligatorio Covid, in considerazione dei recenti dati AIFA (Agenzia italiana del farmaco) che evidenziano un'elevata percentuale di conseguenze avverse. In questo articolo evidenzieremo i passaggi più rilevanti dell'ordinanza 351/22 CGA Sicilia (sotto allegata) con cui è stata sollevata la suddetta questione, attualmente all'esame della Consulta. Vaccino obbligatorio ed eventi avversi [Torna su] In estrema sintesi, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata perché secondo il CGA Sicilia, con riferimento al vaccino obbligatorio Covid, non sarebbe più possibile sostenere che il diritto alla salute collettiva (art. 32 Cost.) prevale sulla libertà del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario, poiché gli effetti avversi della somministrazione di tale vaccino non rientrano nei limiti della tollerabilità. Pubblicità Alla base di tali considerazioni, la corte siciliana ha posto i dati forniti dal recente rapporto AIFA del gennaio 2022, nei quali si evidenzia che le conseguenze avverse (insorgere di patologie, aggravarsi delle condizioni di salute, decesso) derivanti dal vaccino Covid si verificano con frequenza molto superiore rispetto a quanto avviene con gli altri vaccini obbligatori o raccomandati in Italia (come l'esavalente, la trivalente etc.). In particolare, la frequenza con cui si verificano le reazioni avverse in conseguenza delle somministrazioni del vaccino anti-Covid supererebbe quel limite di tollerabilità che generalmente si pone come giustificazione all'imposizione obbligatoria del vaccino (con conseguente compressione del diritto, costituzionalmente garantito, del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario). Vaccino Covid e altri vaccini: differenze PUBBLICITÀ [Torna su] A questo riguardo, il CGA Sicilia ha rilevato che, in base a tali recentissimi dati, "come risulta evidente, non solo il numero di eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla media degli eventi avversi già registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni, ma lo è di diversi ordini di grandezza (109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi)". Tutto ciò, a giudizio della corte siciliana, suggerisce "una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi sulla base di dati ormai superati". In particolare, la corte si chiede "se lo stato della raccolta di informazioni (…) sugli eventi avversi da vaccinazione anti-Covid-19 evidenzi o meno fenomeni che trasbordino la tollerabilità". In altre parole, se tali percentuali relative ad effetti avversi e decessi conseguenti a somministrazione del vaccino Covid non dovessero essere considerate dalla Corte Costituzionale come rispondenti al criterio di "tollerabilità", cadrebbe la possibilità di comprimere il diritto del singolo a non sottoporsi a un trattamento sanitario e quindi risulterebbe illegittima l'imposizione del vaccino obbligatorio. La richiesta pronuncia della Consulta, quindi, servirà anche a meglio definire i contorni del concetto, attualmente troppo sfumato, della tollerabilità, con riferimento alle conseguenze avverse derivanti da un trattamento sanitario che si voglia rendere obbligatorio. Secondo il Consiglio di Giustizia siciliano, il criterio per riconoscere il carattere di tollerabilità alle conseguenze di un trattamento sanitario dovrebbe essere quello di poter ricondurre le reazioni avverse a imprevedibilità o caso fortuito. Va precisato, per esattezza di informazione, che la norma specificamente posta al vaglio della Corte Costituzionale è l'art. 4 (commi 1 e 2) del D.L. 44/21, riferito all'obbligo vaccinale del personale sanitario. È altrettanto evidente, peraltro, che una eventuale pronuncia di illegittimità del vaccino obbligatorio per il personale sanitario aprirebbe la strada al riconoscimento dell'illegittimità del vaccino obbligatorio in qualsiasi altro caso normativamente previsto. I limiti della farmacovigilanza sul vaccino Covid [Torna su] È interessante notare come la questione posta all'attenzione della Consulta si fondi non solo sul rilievo dell'alta percentuale di eventi avversi, ma anche su ulteriori considerazioni svolte dal Consiglio siciliano. In particolare, quest'ultimo ha sollevato un problema di scarsa attendibilità dell'attuale sistema di farmacovigilanza passiva e attiva, cioè quella serie di attività che consentono di raccogliere e monitorare i dati relativi alle reazioni avverse derivanti dalla somministrazione del vaccino Covid. In particolare, per quanto riguarda la farmacovigilanza passiva (fondata sulla segnalazione spontanea di reazioni avverse da parte dei cittadini sottoposti a vaccino) "non possono riporsi eccessive aspettative sulle segnalazioni spontanee dei cittadini". Pubblicità Per quanto, invece, attiene alla farmacovigilanza attiva (fondata su specifiche richieste e raccolte di dati da parte degli organi preposti) "permane il dubbio circa l'adeguatezza del sistema di monitoraggio fin qui posto in essere", con particolare riguardo alla possibilità di valutare gli effetti a medio e lungo termine. Ordinanza 351/22, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia [Torna su] Ancora, con un interessante spunto, la corte siciliana rileva, nell'attuale sistema di misure approntato per affrontare la pandemia, "il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid". Tali accorgimenti, secondo la corte, permetterebbero di prevenire la somministrazione di vaccino Covid a soggetti cui potrebbe con maggiore probabilità causare reazioni avverse. L'incoerenza del consenso informato per il vaccino obbligatorio [Torna su] Infine, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia ha posto anche una seconda questione di legittimità costituzionale, con riguardo all'art. 1 della l. 217/19, che prevede la sottoscrizione del consenso informato da parte di chi viene sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio (come è il vaccino Covid in determinati casi). Al riguardo, il Consiglio lamenta l'irrazionalità del sistema, che prevede il rilascio di un consenso da parte del cittadino per un trattamento cui in realtà egli è obbligato a sottoporsi.

mercoledì 30 marzo 2022

Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo

Link della sentenza: https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_44190_1.pdf

Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo

Il Gdp di Bressanone annulla la multa al cittadino accusato di non avere la mascherina per illegittimità della delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza e perché non provate le condizioni dell'obbligo di indossarla Il Giudice di Pace di Bressanone, con la sentenza n. 04/2022 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un cittadino a cui è stata irrogata un multa di 410,65 euro per non aver indossato la mascherina la sera in cui i Carabinieri, dopo una festa con i colleghi per celebrare la nascita di una bambina, lo hanno fermato. Due le ragioni per le quali il ricorso va accolto e la multa annullata: prima di tutto la delibera che ha dichiarato lo stato di emergenza è priva di fondamento giuridico, come sostenuto anche da altri colleghi in situazioni similari; nel caso di specie inoltre i verbalizzanti hanno omesso di descrivere le circostanze di fatto richieste dalla legge provinciale e che rilevano per poter ritenere integrato l'illecito contestato. La mancata dimostrazione della presenza di condizioni che avrebbero comportato l'obbligo d'indossare la mascherina, priva infatti di fondamento la contestazione. Fonte: Niente multa per chi è senza mascherina perchè lo stato d'emergenza è illegittimo https://www.studiocataldi.it/articoli/44190-niente-multa-per-chi-e-senza-mascherina-perche-lo-stato-d-emergenza-e-illegittimo.asp#ixzz7P0OUDW6I (www.StudioCataldi.it)

martedì 29 marzo 2022

la Corte Costituzionale federale tedesca ammette che i vaccini Covid sono dannosi, persino “fatali” – Eppure mantiene l’obbligo

Il tribunale ha stabilito, se gli operatori sanitari vogliono evitare danni dai vaccini Covid, “sono liberi di dimettersi”. Beatrix von Storch, vice leader di Alternativa per la Germania, ha criticato la Corte costituzionale federale per aver negato un appello di emergenza per porre fine alla vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari. Il tribunale federale “non protegge più i nostri diritti fondamentali”, ha esclamato il leader. Nonostante la corte abbia ammesso nella sua sentenza che i vaccini possono causare “gravi effetti collaterali”, anche “la morte”, si sono rifiutati di revocare l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, ha affermato Von Storch. (https://www.eventiavversinews.it/assurdo-la-corte-costituzionale-federale-tedesca-ammette-che-i-vaccini-covid-sono-dannosi-persino-fatali-eppure-mantiene-lobbligo-video/)

PRECISAZIONI SU OBBLIGO VACCINALE

Alla luce della pubblicazione del DL 24 del 24 Marzo vogliamo precisare alcuni piccoli ma significativi punti che potrebbero non essere sufficientemente chiari: Un decreto legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale salvo eventuali date specificate negli articoli. Nel caso specifico del DL 24 quindi l’entrata in vigore dei provvedimenti più significativi è la seguente: - Nuove regole isolamento e auto sorveglianza (articolo 4): 1 aprile Quindi dal 1 Aprile anche chi non è vaccinato non sarà più sottoposto a quarantena preventiva in caso di contatti con soggetto positivo. Si applicherà l’auto sorveglianza di 10 giorni con mascherina FFP2 e tampone solo in caso di sintomi. - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (articolo 5): 1 Aprile (fino al 30 aprile) Nuova regolamentazione delle mascherine al chiuso. Si ricorda che all’articolo 5 ci sono due punti importanti: comma 8 equipara le mascherine chirurgiche ai DPI (per coloro che nell’ambiente lavorativo devono indossare la FFP2) e comma 5 che stabilisce che, anche al chiuso, “l’obbligo non sussiste quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi” - Greenpass base (articolo 6): 1 Aprile (fino al 30 aprile) Quindi le attuali limitazioni del greenpass base valgono fino al 31 marzo, dal 1 aprile per un mese varranno quelle previste dal nuovo DL 24 (decadranno quindi obbligo per negozi, posta, banca, eccetera) - Greenpass rafforzato (articolo 7): 1 Aprile (fino al 30 aprile) Analogamente a quanto previsto dal greenpass base anche per l’utilizzo del greenpass rafforzato fino al 31 marzo valgono le attuali regole dopo di che entreranno in vigore per un mese le nuove disposizioni - Obblighi vaccinali (articolo 8): 25 Marzo Gli obblighi vaccinali per personale scolastico, difesa, polizia, eccetera dal 25 marzo NON potranno più comportare la sospensione della retribuzione. Pertanto chi fa parte di queste categorie ed è stato sospeso DEVE CHIEDERE IMMEDIATO REINTEGRO E RIPRISTINO DELLA RETRIBUZIONE. Dal 25 marzo infatti entra in vigore il nuovo articolo 8 del dl24. Analogamente anche chi ha compiuto 50 anni dal 25 marzo può recarsi a lavoro con il greenpass base, essendo entrato in vigore il nuovo decreto. Se si è oggetto di provvedimento di sospensione per mancanza di greenpass rafforzato dal 25 marzo fino al 30 aprile l’accesso è consentito con greenpass base (articolo 4-quinquies) Non ci sono invece purtroppo buone notizie per i lavoratori sanitari e RSA in quanto l’obbligo è stato prorogato fino al 31 dicembre - Gestione casi positivi a scuola (articolo 9): 1 Aprile Le nuove regole per le quarantene a scuola vanno in vigore dal 1 aprile fino a fine anno scolastico. Ricordiamo che non è più prevista la DAD (anche per non vaccinati) per i contatti di positivi e il tampone di rientro in caso di contatto viene richiesto solo dal 4 caso e può essere anche casalingo e auto certificato (con sintomi). Staff C.Li.Va. Toscana