mercoledì 22 maggio 2013

LE AUTO GRAVATE DA FERMO AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO NON PAGANO IL BOLLO

Gli autoveicoli gravati da Fermo Amministrativo o giudiziario non sono soggette al pagamento del bollo regionale,se richiesto si viola la competenza statale in materia di tributi erariali,le Regioni non possono richiedere o imporre l'obbligo del pagamento del bollo auto.Lo sancisce la sentenza 288/2012 della Corte Costituzionale,che ha dichiarato illegittimo l'art. 10 della Legge Regione "Marche" datata 28 -12-2011 n° 28 , che aveva escluso, con decorrenza dall'anno di imposta 2012, l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario. Questo onere è un gettito che va alle Regioni, ma che resta di esclusiva competenza statale, con la conseguenza che devono essere rispettati i criteri fissati dal legislatore nell'esclusione delle esenzioni. In sostanza le Regioni non possono richiedere il pagamento della tassa automobilistica se questa va a riferirsi ad un autoveicolo su cui grava un Fermo Amministrativo. La tassa è dovuta di nuovo dal momento in cui il gravame viene pagato e la nota di liberatoria viene trascritta al P.R.A ( pubblico registro automobilistico )

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