lunedì 21 luglio 2014
La banca, al fine di ottenere la condanna al pagamento di un saldo di rapporto di conto corrente, è onerata della produzione non solo di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ma anche della prova dell'avvenuto invio al correntista prima del giudizio
Ai fini della prova costitutiva del diritto di credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici la banca avrebbe dovuto fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi all'odierno ricorrente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le contestazioni. Al contrario, il ricorrente ha potuto contestare le voci della documentazione contabile solo in sede di giudizio; la Corte d'appello di Bari ha ritenuto si trattasse di attività tardiva e, pertanto, nel respingere la relativa eccezione di parte, ha dichiarato fondata nel merito la domanda creditoria. L'errore in cui è incorsa la corte territoriale, tradottosi nella violazione dell'art. 2697 c.c., è stato quello di pronunciarsi in accoglimento della domanda senza disporre di tutti gli elementi costitutivi del credito, che avrebbero dovuto ricomprendere anche la prova della comunicazione degli estratti conto che spettava alla banca fornire.
Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 14887 01-07-2014
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