giovedì 21 febbraio 2013

CONDOMINIO: PROVOCAZIONE COME CAUSA DI NON PUNIBILITA'. INSULTI ALL'AMMINISTRATORE.

"La provocazione, come causa di non punibilità prevista nei delitti contro l'onore, dovuta allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, è ravvisabile ogni qualvolta il soggetto attivo ponga in essere la condotta astrattamente offensiva mossa da uno stato d'animo direttamente conducibile al fatto altrui che, sebbene non illecito o illegittimo, si delinei quale atteggiamento contrario al vivere civile ovvero lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza". Nel caso di specie, dunque, la Corte assolve dal reato di diffamazione una inquilina che inviava missiva all'amministratrice del condominio ed agli altri condomini, scrivendovi della sua "scorrettezza" ,"leggerezza", "mancanza di rispetto" ed "egoismo". L'amministratrice, proprietaria anche dell'appartamento superiore a quello dell'imputata, causava gravi disagi a quest'ultima, che versava in grave stato di salute, per perdite derivanti da copiose perdite d'acqua; l'amministratrice agiva anche con leggerezza non avvisando l'imputata dell'inizio dei lavori di rifacimento dello stabile con conseguente montaggio dell'impalcatura sulla facciata comune; proprio per lo stato di salute in cui versava l'imputata andava particolarmente garantita la sua serenità; il comportamento dell'amministratrice non costituisce certo un comportamento illecito o illegittimo, ma sicuramente un atteggiamento contrario al minimo inderogabile di attenzione alle esigenze altrui richiesto dal vivere civile in una comunità civile. In questa ingiustificabile inerzia, e non nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione, deve essere identificato il fatto ingiusto altrui". Corte di Cassazione sentenza n. 8336 del 20/02/2013.

lunedì 11 febbraio 2013

IL CONDOMINO PER MOTIVI DI URGENZA PUO' FAR INSTALLARE TELECAMERA SENZA IL PREVENTIVO OK DELL'ASSEMBLEA. Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile – Sentenza n. 71/2013

Un condomino ricorre per Cassazione avverso la decisione del Giudice di Pace che lo aveva condannato al pagamento, per la propria parte, ad un altro condomino, della spesa per aver fatto installare, per motivi di urgenza, telecamere a circuito chiuso con videoregistratore, nel parcheggio al fine di far cessare le azioni di vandalismo più volte denunciate dai condomini. La cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso. "Il giudice di pace ha ritenuto sussistente la necessità e l’urgenza di procedere all’installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l’apparecchiatura in parola è stata installata con angolazione ristretta all’apparecchiatura di apertura del cancello, con ciò implicitamente escludendo la lamentata violazione della privacy”. In merito alla privacy "per giurisprudenza costante della Cassazione, “non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis cod. pen.”. Dunque per motivi di urgenza l'iniziativa di mettere le telecamere da parte di un condomino può avvenire senza dover aspettare il preventivo assenso dell'assemblea

giovedì 7 febbraio 2013

LEGGE DI STABILITA': CARTELLE PAZZE ANNULLAMENTO PER SILENZIO-ASSENSO.

L'articolo 1, comma 537, della legge di stabilità prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”. Ciò significa che se il debitore ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale “pazza” o comunque di subire un’azione cautelare (ad es. ipoteca, fermo amministrativo) o esecutiva (pignoramento mobiliare o immobiliare) infondata, egli potrà far sospendere immediatamente gli effetti di tale azione con una semplice istanza al concessionario della riscossione. Se entro duecentoventi (220) giorni dal deposito dell’istanza il contribuente non dovesse ricevere alcuna risposta, il debito tributario è da ritenersi annullato. 537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. 538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso. 539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell'attività di recupero del credito iscritto a ruolo. 540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. 541. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 percento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro. 542. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l'automazione della fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo. 543. Le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Al giudice di merito la valutazione dell’applicabilità dell’accordo sindacale

Spetta al giudice di merito la valutazione circa la portata di un accordo sindacale che porti al licenziamento collettivo di un certo numero di dipendenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 2764/2013, respingendo il ricorso di un lavoratore, prima posto in Cigs e poi in telelavoro, che contestava l’applicabilità dell’accordo al suo specifico settore di provenienza per il quale non era mai stato decretato lo stato di crisi, diversamente da altri settori dell’azienda. Per la Suprema corte però un simile sindacato si tradurrebbe in un giudizio di fatto precluso in sede di legittimità, mentre la Corte di appello aveva ritenuto legittimi tanto la messa in mobilità quanto il licenziamento osservando che si trattava di determinazioni datoriali attuative dell’accordo con le organizzazioni sindacali del 28 giugno 2012.

domenica 3 febbraio 2013

La cartella si annulla per silenzio/assenso Articolo 29.01.2013

Dal 1° gennaio di quest’anno se il contribuente ritiene di aver ricevuto una cartella esattoriale “pazza” o comunque di subire un’azione cautelare (ad es. ipoteca, fermo amministrativo) o esecutiva (pignoramento mobiliare o immobiliare) infondata, egli potrà far sospendere immediatamente gli effetti di tale azione con una semplice istanza al concessionario della riscossione. Inoltre, se entro duecentoventi (220) giorni dal deposito dell’istanza il contribuente non dovesse ricevere alcuna risposta, il debito tributario è da ritenersi annullato. È questa in sintesi una delle novità più importanti previste dall’ultima legge di stabilità (legge n. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 537 a 544, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti), la quale ha previsto un nuovo strumento di difesa nei confronti del concessionario della riscossione. In pratica, la norma prevede che entro novanta giorni dalla notifica di un qualsiasi atto da parte del concessionario, il contribuente possa fermare tale azione con una semplice istanza. Al fine di comprendere meglio la portata della norma, si consiglia di leggere l’articolo 1, comma 537, della legge sopra indicata laddove prevede espressamente che i “concessionari per la riscossione SONO TENUTI A SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore…”. A seguito del deposito della dichiarazione al concessionario, dunque, quest’ultimo è tenuto ad avvisare entro dieci giorni l’ente competente – che potrebbe essere, ad esempio, a seconda del debito, l’INPS per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative, etc… – il quale a sua volta deve rispondere al contribuente entro sessanta giorni (comma 539). Ovviamente, come già anticipato, la parte più importante della norma è sicuramente quella che stabilisce le conseguenze derivanti dalla mancata risposta dell’ente impositore. Infatti, il comma 540 prevede che “trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite … SONO ANNULLATE DI DIRITTO…”. Alla luce di ciò, ci si può rendere conto della portata profondamente innovativa di questa legge che senza dubbio modifica radicalmente il rapporto tra cittadini e gli enti impositori, in quanto questi ultimi sono costretti ora a valutare attentamente i rilievi effettuati e a rispondere entro termini perentori, pena la cancellazione delle pretese (indipendentemente dal fatto se esse siano legittime o meno). Per maggiore chiarezza, si ritiene opportuno un esempio. Si pensi a un cittadino che ritenga erroneamente di aver ricevuto una cartella “pazza”, perché convinto (sbagliando) che le imposte richieste siano prescritte. Ebbene, nonostante il cittadino abbia sostanzialmente effettuato un’istanza errata, essa produrrà comunque due conseguenze: la sospensione di qualsiasi azione del concessionario sino alla risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente; eventualmente anche la cancellazione della cartella nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non riuscisse a rispondere entro duecentoventi giorni. Pertanto, al fine di evitare situazioni patologiche, tutti gli uffici sono chiamati a fare un notevole sforzo, il quale però è sicuramente giustificato dalla finalità della norma volta a tutelare tutti quei contribuenti vittime di azioni illegittime e che hanno necessità di tutela immediata. D’altronde, è bene far presente che prima di questa norma il contribuente non aveva alcuna possibilità di fermare l’azione esecutiva del concessionario se fondata su debiti tributari illegittimi (si veda l’art. 57 del DPR 602/73) e quindi non poteva fare altro che chiedere il risarcimento dei danni alla fine della procedura (art. 59 del DPR 602/73). Ci si augura, dunque, che tutto ciò possa contribuire a migliorare i rapporti tra il contribuente e il concessionario della riscossione. (Altalex, 29 gennaio 2013. Nota di Matteo Sances)