giovedì 21 febbraio 2013
CONDOMINIO: PROVOCAZIONE COME CAUSA DI NON PUNIBILITA'. INSULTI ALL'AMMINISTRATORE.
"La provocazione, come causa di non punibilità prevista nei delitti contro l'onore, dovuta allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, è ravvisabile ogni qualvolta il soggetto attivo ponga in essere la condotta astrattamente offensiva mossa da uno stato d'animo direttamente conducibile al fatto altrui che, sebbene non illecito o illegittimo, si delinei quale atteggiamento contrario al vivere civile ovvero lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza". Nel caso di specie, dunque, la Corte assolve dal reato di diffamazione una inquilina che inviava missiva all'amministratrice del condominio ed agli altri condomini, scrivendovi della sua "scorrettezza" ,"leggerezza", "mancanza di rispetto" ed "egoismo". L'amministratrice, proprietaria anche dell'appartamento superiore a quello dell'imputata, causava gravi disagi a quest'ultima, che versava in grave stato di salute, per perdite derivanti da copiose perdite d'acqua; l'amministratrice agiva anche con leggerezza non avvisando l'imputata dell'inizio dei lavori di rifacimento dello stabile con conseguente montaggio dell'impalcatura sulla facciata comune; proprio per lo stato di salute in cui versava l'imputata andava particolarmente garantita la sua serenità; il comportamento dell'amministratrice non costituisce certo un comportamento illecito o illegittimo, ma sicuramente un atteggiamento contrario al minimo inderogabile di attenzione alle esigenze altrui richiesto dal vivere civile in una comunità civile. In questa ingiustificabile inerzia, e non nella esecuzione dei lavori di ristrutturazione, deve essere identificato il fatto ingiusto altrui".
Corte di Cassazione sentenza n. 8336 del 20/02/2013.
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