martedì 16 luglio 2013
Notifiche per posta fatte da Equitalia: nulle anche per il Tribunale di Lecce -
12 LUGLIO 2013 DI REDAZIONE
Nonostante la Cassazione continua a ritenere che le notifiche per posta fatte dall’Agente della riscossione siano valide, si allarga il numero dei giudici di merito che, invece, le ritengono nulle o inesistenti: contribuente graziato anche se l’atto raggiunge il suo scopo.
Si amplia il numero di giudici di merito che ritengono tutte nulle le notifiche delle cartelle esattoriali fatte da Equitalia a mezzo posta. Alla nutrita schiera di precedenti, oggi si aggiunge anche quello del Tribunale di Galatina (sezione distaccata del Tribunale di Lecce) [1].
Facciamo, innanzitutto, una ricognizione dei giudici che, sino ad oggi, hanno ritenuto nulle le notifiche delle cartelle esattoriali effettuate direttamente da Equitalia attraverso il postino (ossia dentro le buste bianche inviate con raccomandata a.r.). In passato vi abbiamo fornito i precedenti dei seguenti tribunali:
- Tribunale di Torino (leggi: “Notifiche fatte direttamente da Equitalia: un’altra sentenza ne dichiara l’inesistenza”);
- Commissione Tributaria Provinciale di Parma (leggi: “Cartelle Equitalia: tutte nulle le notifiche a mezzo posta dai dipendenti?”);
- Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (leggi: “Equitalia e vizi di notifica: sempre più giudici annullano le cartelle esattoriali”);
- Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (leggi: “Notifiche di cartelle esattoriali: tutti i giudici sono contro Equitalia”);
- Giudice di Pace di Genova (leggi: “Equitalia: inesistente la notifica per posta di cartelle esattoriali. Precedente favorevole al cittadino”);
- Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (leggi: “Nulle tutte le cartelle di Equitalia per difetto di notifica”).
Ora, a confermare questo indirizzo è anche il Tribunale di Galatina che ha appena sottolineato: è da considerarsi inesistente la notifica della cartella di pagamento compiuta da Equitalia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’agente della riscossione, infatti, non può più usarla dall’1 luglio 1999 [2]. Pertanto, tutte le notifiche successive a tale data sono da ritenersi invalide!
Prima delle modifiche apportate nel 1999, la legge sulla riscossione specificava che le notifiche dovessero essere fatte “da parte dell’esattore”: ma questa espressione è stata ormai abrogata quattordici anni orsono. Ciò significa che il legislatore ha voluto impedire che l’Agente della riscossione potesse utilizzare la strada delle notifiche con raccomandata a.r., altrimenti non avrebbe soppresso tale frase dal testo.
Al contrario, l’attuale formulazione della norma – insiste il Tribunale di Galatina – “indica tassativamente i soggetti che sono abilitati all’espletamento dell’attività di notificazione della cartella di pagamento e dell’avviso di mora”. Ed essi possono essere soltanto:
1) gli ufficiali della riscossione
2) gli agenti della Polizia Municipale
3) i messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4) gli altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Tali soggetti sarebbero gli unici autorizzati, a partire dal 1° luglio 1999, a procedere alla notifica della cartella esattoriale.
Insomma: Equitalia, osserva ancora il Giudice, non può estendere la norma fino ad attribuirsi la facoltà di usare la raccomandata con un invio “anonimo e impersonale”, che non consente alcuna “forma di verifica sul rispetto della procedura”, laddove “si ritenesse sufficiente l’esibizione da parte del concessionario del solo avviso di ricevimento”.
L’atto ha compiuto il suo scopo
Equitalia, costituendosi in questo genere di cause, in cui viene sollevato il vizio di notifica della cartella esattoriale, invoca l’applicazione del principio secondo cui, quando l’atto raggiunge il suo scopo – ossia perviene, in un modo o nell’altro, anche se illegittimo, nelle mani del destinatario – esso non è più impugnabile, proprio perché la notifica ha comunque realizzato il suo obiettivo.
È una tesi, però, che non trova sempre accoglimento. Al contrario, molti giudici ritengono che, in questi casi, la notifica non sia nulla, bensì inesistente e, in caso di inesistenza, nessun vizio può essere sanato, anche se la notifica arriva di fatto al suo destinatario. In più, il giudice di Galatina sostiene che la notifica della cartella di pagamento non ha l’unica finalità di far conoscere l’atto al contribuente, dal momento che si tratta un atto unilaterale recettizio e quindi la notifica ha la funzione di perfezionarne l’esistenza giuridica.
IN PRATICA
Attenzione. Al contrario dei giudici di merito appena elencati, la Cassazione continua a sostenere la tesi opposta, ossia quella della validità di tali notifiche a mezzo raccomandata.
Pertanto è consigliabile, prima di intraprendere il giudizio, di valutare bene le possibilità che la controparte, qualora sconfitta, trascini il contribuente fino all’ultimo grado, davanti alla Suprema Corte. Cosa che, normalmente, per piccoli importi difficilmente capita.
[1] Trib. Galatina, sent. n. 204/2013.
[2] In base alle modifiche subite nel tempo dall’articolo 26 del Dpr 602/73, infatti, deve ritenersi che, dal lontano 1 luglio 1999 l’agente della riscossione (un tempo “esattore”) abbia perso la facoltà di eseguire la notificazione mediante la lettera con ricevuta di ritorno.
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