lunedì 13 gennaio 2014

MUTUI: STOP AGLI INTERESSI CON TASSI USURAI

Se gli interessi superano il tasso previsto dalla legge, il cliente della banca è tenuto a rimborsare solo il capitale preso in prestito: ecco come comportarsi per resistere al decreto ingiuntivo della banca. È giornaliera la produzione di sentenze nell’infinita vicenda dei tassi usurari praticati dalle banche sui contratti di mutuo, quelli di leasing e sui conti correnti. Alcune fondate, altre con scopi puramente dilatori, le opposizioni ai decreti ingiuntivi notificati dagli istituti di credito e fondate sul conteggio di interessi ultralegali sono ormai all’ordine del giorno. Da ultimo, è intervenuta, qualche mese fa, una importantissima sentenza della Cassazione [1], che ha stabilito la sospensione del pagamento, da parte del privato, degli interessi di mora, definendoli usurari, fermo restando, per il cliente, l’obbligo di restituzione del capitale mutuato. Vediamo più da vicino di che si tratta. L’applicazione di interessi ultralegali da parte della banca deve essere prima documentato dal cliente attraverso uno scrupoloso calcolo messo a punto da professionisti a ciò specializzati. Il risultato di tale analisi verrà valutato dal giudice che, rapportandolo alle rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia, deciderà se i tassi o le penali applicate dall’istituto di credito superano o meno il tasso di soglia di usura stabilito dalla legge. Nel caso in cui le doglianze del cliente mutuatario siano fondate – se cioè vi è superamento degli interessi dei limiti legali – il tribunale imporrà di sospendere il pagamento degli interessi, mantenendo però l’obbligo, per il mutuatario, di pagare la quota capitale. Nello stesso tempo, la banca verrà condannata a restituire tutti gli interessi versati dal cliente sino a quel momento. Il che spesso vuol dire cifre consistenti! La novità più importante stabilita dalla Suprema Corte è che, nel calcolo del tasso effettivo praticato dalla banca su un mutuo ipotecario, devono essere inclusi anche gli interessi di mora. Quindi, è indispensabile confrontare il tasso praticato dalla banca con il tasso soglia per i mutui ipotecari, tenendo conto anche degli interessi moratori contrattualmente previsti in caso di ritardato pagamento delle rate. La Corte ricorda anche che il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali (cioè quelli previsti dalla banca come corrispettivo per il prestito) e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo (in sostanza quelli dovuti dal mutuatario in caso di ritardato pagamento) supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge. Successivamente è intervenuta la Corte d’Appello di Venezia [2] secondo cui tale principio si deve applicare a tutte le obbligazioni e non solo ai mutui. Tale ultimo precedente è assai importante poiché ha dato il via a moltissime azioni di risarcimento e molte altre ne arriveranno. [1] Cass. sent. n. 350/2013. [2] C. App. Venezia, sent. n. 342/2013. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/45301_mutui-stop-agli-interessi-con-tassi-usurai#sthash.JD1WjbcG.dpuf

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