lunedì 20 gennaio 2014
Tribunale di Lecce, 23 ottobre 2013, n. 3203
Si ringrazia l'Avv. Massimo Todisco per la segnalazione
e la redazione delle massime della sentenza
Trib. Lecce, 23 ottobre 2013, n. 3203 - Est. Capone
Segnalazione in sofferenza alla Centrale Rischi Banca d’Italia – Obbligo della banca di avvisare il cliente in modo adeguato prima di effettuare la segnalazione - Sussistenza
La banca deve fornire adeguata informazione al cliente prima di effettuare la segnalazione, al fine di consentire allo stesso ogni adeguata difesa.
Segnalazione in sofferenza alla Centrale Rischi Banca d’Italia – Obbligo della banca di avvisare il cliente in modo adeguato prima di effettuare la segnalazione - Sussistenza
La situazione di sofferenza, che legittima la segnalazione negativa in Centrale Rischi della Banca d’Italia, ricorre quando vi sia uno stato di insolvenza (cioè di irreversibile incapacità di saldare il proprio debito) anche se questo non sia stato accertato in sede giudiziaria; difatti, la segnalazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario.
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