venerdì 31 gennaio 2014

Usura sopravvenuta e Sostituzione automatica del tasso.

Trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 108/1996, va richiamato l’art. 1 di detta legge che ha previsto la fissazione di tassi soglia e affermare che, ove vengano superate le misure consentite, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339, circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia. Il principio affermato è molto importante e rappresenta un passo avanti circa l’usurarità “sopravvenuta” ex post e l’applicazione in sostituzione degli interessi che nel caso di specie essendo un giudizio iniziato nel lontano 1994 l’applicazione ai sensi degli artt. 1419 e 1339 confermano l’orientamento del Legislatore che in presenza di usura anche sopravenuta (oltre che pattuita o convenuta) si applica la sostituzione degli interessi , art. 1815 modificato dal art.2 Legge 108/96 che in caso di usura nulla è dovuto. TRATTO DA: http://usurabancaria.com

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