domenica 28 settembre 2014
lunedì 21 luglio 2014
La banca, al fine di ottenere la condanna al pagamento di un saldo di rapporto di conto corrente, è onerata della produzione non solo di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto ma anche della prova dell'avvenuto invio al correntista prima del giudizio
Ai fini della prova costitutiva del diritto di credito, oltre alla produzione dei singoli estratti conto analitici la banca avrebbe dovuto fornire prova anche dell'avvenuta comunicazione, preventivamente al giudizio, dei medesimi all'odierno ricorrente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se del caso, le contestazioni. Al contrario, il ricorrente ha potuto contestare le voci della documentazione contabile solo in sede di giudizio; la Corte d'appello di Bari ha ritenuto si trattasse di attività tardiva e, pertanto, nel respingere la relativa eccezione di parte, ha dichiarato fondata nel merito la domanda creditoria. L'errore in cui è incorsa la corte territoriale, tradottosi nella violazione dell'art. 2697 c.c., è stato quello di pronunciarsi in accoglimento della domanda senza disporre di tutti gli elementi costitutivi del credito, che avrebbero dovuto ricomprendere anche la prova della comunicazione degli estratti conto che spettava alla banca fornire.
Cassazione Civile, sez. VI, sent. n. 14887 01-07-2014
lunedì 10 febbraio 2014
PIANI “4YOU” E “MYWAY” NULLI!!!! RESTITUZIONE INTEGRALE DELLE RATE PAGATE, INTERESSI E SPESE!!!
Il Gruppo Monte dei Paschi di Siena (MPS), a partire dal 2000, ha incominciato a proporre e a vendere ai propri risparmiatori “piani finanziari” detti MYWAY e 4YOU
Potrebbero sembrare titoli di celebri canzoni che rievocano buoni sentimenti…ma in realtà non è proprio così….
Sotto la maschera di piani di accumulo di capitale per fini previdenziali si nascondevano in realtà dei veri e propri MUTUI che il malcapitato di turno, e sono tanti, si è trovato a dover pagare OBBLIGATORIAMENTE!
A COSA SERVIVANO QUESTI MUTUI?
Questi mutui venivano fatti stipulare con lo scopo di acquistare a prezzi stellari OBBLIGAZIONI e FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO, indovina di chi???!!,
del MONTE DEI PASCHI DI SIENA….ovviamente!
Fortuna ha voluto, però, che molti di questi contratti sono
NULLI perché non vi è prevista una clausola obbligatoria che regola la chiusura degli stessi contratti e quindi la sottoscrizione FUORI SEDE - non all’interno della banca-
E’ intervenuta così la SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE che, come era ovvio che fosse, HA DICHIARATO NULLI TUTTI I CONTRATTI SOTTOSCRITTI FUORI SEDE!
(sentenza la n. 1584 del 3 Febbraio 2012)
Recentemente altre pronunce del Tribunale di Milano sono andate a confermare quanto stabilito dalla legge e dalla Cassazione per i piani MYWAY ed in particolare per i contratti
“4 YOU” il tribunale ha stabilito che c’è un FORTE SQUILIBRIO tra i due contraenti.
Infatti se da un lato la banca ottiene GUADAGNI CERTI per tutta la durata del contratto
lo stesso non si puo’ dire per il contraente- risparmiatore che di CERTO ha solo i COSTI!!!!!
Riassumendo:
Banca: GUADAGNO CERTO – ZERO COSTI
Consumatore: COSTI CERTI – COSTI CERTI!!!
Ovviamente questi piani sono NULLI per violazione dell’art. 1322 c.c.
Conseguenza:
RESTITUZIONE AL "RISPARMIATORE"
- DI TUTTE LE RATE PAGATE
- INTERESSI LEGALI
- RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE
Per maggiori informazioni CONTATTA 339/8537139
venerdì 31 gennaio 2014
Usura sopravvenuta e Sostituzione automatica del tasso.
Trattandosi di rapporti non esauriti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 108/1996, va richiamato l’art. 1 di detta legge che ha previsto la fissazione di tassi soglia e affermare che, ove vengano superate le misure consentite, gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt. 1419, comma 2, e 1339, circa l’inserzione automatica di clausole, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia.
Il principio affermato è molto importante e rappresenta un passo avanti circa l’usurarità “sopravvenuta” ex post e l’applicazione in sostituzione degli interessi che nel caso di specie essendo un giudizio iniziato nel lontano 1994 l’applicazione ai sensi degli artt. 1419 e 1339 confermano l’orientamento del Legislatore che in presenza di usura anche sopravenuta (oltre che pattuita o convenuta) si applica la sostituzione degli interessi , art. 1815 modificato dal art.2 Legge 108/96 che in caso di usura nulla è dovuto.
TRATTO DA: http://usurabancaria.com
lunedì 20 gennaio 2014
Tribunale di Lecce, 23 ottobre 2013, n. 3203
Si ringrazia l'Avv. Massimo Todisco per la segnalazione
e la redazione delle massime della sentenza
Trib. Lecce, 23 ottobre 2013, n. 3203 - Est. Capone
Segnalazione in sofferenza alla Centrale Rischi Banca d’Italia – Obbligo della banca di avvisare il cliente in modo adeguato prima di effettuare la segnalazione - Sussistenza
La banca deve fornire adeguata informazione al cliente prima di effettuare la segnalazione, al fine di consentire allo stesso ogni adeguata difesa.
Segnalazione in sofferenza alla Centrale Rischi Banca d’Italia – Obbligo della banca di avvisare il cliente in modo adeguato prima di effettuare la segnalazione - Sussistenza
La situazione di sofferenza, che legittima la segnalazione negativa in Centrale Rischi della Banca d’Italia, ricorre quando vi sia uno stato di insolvenza (cioè di irreversibile incapacità di saldare il proprio debito) anche se questo non sia stato accertato in sede giudiziaria; difatti, la segnalazione a sofferenza è il risultato della valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell’intermediario finanziario.
martedì 14 gennaio 2014
IL RICORSO IN PREVENZIONE :
La banca revoca inaspettatamente l'affidamento e chiude il conto chiedendo l'immediato rientro: pochi giorni dopo viene depositato un ricorso per decreto ingiuntivo con richiesta di provvisoria esecuzione, troppo spesso concessa.
E' questa la triste storia vissuta da centinaia di migliaia di utenti che vengono aggrediti dal sistema bancario senza poter effettuare alcuna forma di difesa.
L'opposizione al decreto ingiuntivo è uno strumento utile solo se il decreto non è esecutivo, al contrario dinanzi ad un'ingiunzione di pagamento munita di clausola di provvisoria esecuzione, ogni difesa è vana: infatti, il decreto esecutivo è titolo valido per l'iscrizione ipotecaria che, sistematicamente, viene estesa su tutti i beni del cliente levandogli ogni credibilità e precludendogli ogni possibilità di adempimento.
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento emesso inaudita altera parte, cioè sulla base della sola richiesta della banca, senza ascoltare il presunto debitore.
Spesso accade che la banca rappresenti situazioni non veritiere e nasconda degli elementi che, se conosciuti dal giudice, sicuramente escluderebbero l'emissione del decreto ingiuntivo, con o senza provvisoria esecuzione.
Un caso tipico è quello in cui la banca produce a corredo della richiesta di ingiunzione un contratto di c/c recente, nascondendo che il rapporto è iniziato prima della legge sulla trasparenza con un precedente contratto del tutto invalido.
Nasconde altresì l'esistenza di un giudizio in corso che contesta il rapporto bancario che viene posto a fondamento della richiesta di ingiunzione.
Al giudice vengono, così, dolosamente nascoste circostanze fattuali e probatorie di notevolissima importanza.
L'utente sembrerebbe non avere alcuna possibilità di difendersi: ma un sistema c'è.
Una volta che il cliente della banca riceve la lettera di revoca deve attivarsi immediatamente e contestare, se ve ne sono gli estremi, il rapporto di conto corrente (un rapporto di apercredito con scoperto in conto corrente è sempre impugnabile, poiché è sempre applicato l'anatocismo trimestrale e contiene una serie di altre voci contestabili).
Ne deriva che il saldo vantato dalla banca non è certo, non è liquido e non è esigibile, con la conseguenza che solo un giudizio di accertamento potrà stabilire l'effettivo dare – avere.
Una volta che l'utente cita la banca in giudizio deve informare l'Autorità Giudiziaria dell'avvenuta contestazione, al fine di evitare che il Magistrato emetta un'ingiunzione di pagamento, magari esecutiva, che precluda all'utente ogni forma di difesa.
Il c.d. ricorso in prevenzione, con allegata la citazione in giudizio della banca, serve proprio a prevenire il decreto ingiuntivo, fornendo al giudice una visione completa della situazione.
La banca, infatti, non amando il leale confronto in contraddittorio, preferisce pugnalare alle spalle e cerca di evitare l'accertamento negativo del credito, non ricorrendo allo strumento ordinario dell'istanza di ingiunzione (art. 186 ter c.p.c.), ma depositando un ricorso per decreto ingiuntivo.
Il Presidente del Tribunale di Velletri. Dott. Bruno FERRARO, ha revocato un decreto ingiuntivo emesso, ma non ancora notificato, tenendo conto del ricorso in prevenzione e dell'atto di citazione.
Riportiamo il provvedimento:
Il Presidente del Tribunale di Velletri
presa visione della memoria depositata dalla **** e dai Sigg.ri *** e *** in data 14 agosto 2001, anteriormente al proprio insediamento presso questo Tribunale (20/09/01);
rilevato che tale nota è corredata di copia dell'atto di citazione notificato il 27/07/01 dai procuratori degli esponenti, con cui viene proposta nei confronti della banca di Roma azione di accertamento negativo e di condanna per lo stesso rapporto creditizio di poi azionato dalla banca con ricorso monitorio del 26/09/01;
ritenuto che la pendenza di un giudizio tra le stesse parti esclude la proponibilità del ricorso monitorio, sia per l'identità dei presupposti con l'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c., sia per la diversità di competenza funzionale (rispettivamente Presidente del Tribunale e Giudice Istruttore), sia per la possibile diversità di competenza territoriale (è noto che l'obbligazione di pagamento è di competenza del giudice del luogo fissato per il pagamento, laddove diversa può essere la competenza in tema di azione di accertamento – condanna), sia per l'inammissibile coesistenza di due provvedimenti inerenti lo stesso rapporto;
ritenuto che nulla osta alla revoca del decreto ingiuntivo emesso in quanto non essendone stata richiesta copia per la notificazione e/o esecuzione il fascicolo ancora nella giuridica disponibilità dello scrivente;
P. Q. M.
Revoca ad ogni effetto il Decreto ingiuntivo emesso l'1/10/2001 n. 655/01 e dispone che il presente provvedimento (nonché quello revocato) siano comunicati ai procuratori della Banca di Roma e dei debitori ingiunti.
Velletri 10/10/01
Il Presidente del Tribunale
La tempestiva impugnazione del rapporto bancario, con il deposito dell'atto di citazione e del ricorso in prevenzione, ha evitato gravi danni alle imprese.
E' sufficiente inviare fotocopia del contratto bancario e dell'ultimo estratto conto al seguente indirizzo: Studio Legale Tarelli Via Piero della Francesca n. 9 – 59100 PRATO oppoure alla seguente mail: marco.tarelli@icam.es
lunedì 13 gennaio 2014
MUTUI: STOP AGLI INTERESSI CON TASSI USURAI
Se gli interessi superano il tasso previsto dalla legge, il cliente della banca è tenuto a rimborsare solo il capitale preso in prestito: ecco come comportarsi per resistere al decreto ingiuntivo della banca.
È giornaliera la produzione di sentenze nell’infinita vicenda dei tassi usurari praticati dalle banche sui contratti di mutuo, quelli di leasing e sui conti correnti.
Alcune fondate, altre con scopi puramente dilatori, le opposizioni ai decreti ingiuntivi notificati dagli istituti di credito e fondate sul conteggio di interessi ultralegali sono ormai all’ordine del giorno.
Da ultimo, è intervenuta, qualche mese fa, una importantissima sentenza della Cassazione [1], che ha stabilito la sospensione del pagamento, da parte del privato, degli interessi di mora, definendoli usurari, fermo restando, per il cliente, l’obbligo di restituzione del capitale mutuato. Vediamo più da vicino di che si tratta.
L’applicazione di interessi ultralegali da parte della banca deve essere prima documentato dal cliente attraverso uno scrupoloso calcolo messo a punto da professionisti a ciò specializzati. Il risultato di tale analisi verrà valutato dal giudice che, rapportandolo alle rilevazioni trimestrali della Banca d’Italia, deciderà se i tassi o le penali applicate dall’istituto di credito superano o meno il tasso di soglia di usura stabilito dalla legge.
Nel caso in cui le doglianze del cliente mutuatario siano fondate – se cioè vi è superamento degli interessi dei limiti legali – il tribunale imporrà di sospendere il pagamento degli interessi, mantenendo però l’obbligo, per il mutuatario, di pagare la quota capitale. Nello stesso tempo, la banca verrà condannata a restituire tutti gli interessi versati dal cliente sino a quel momento. Il che spesso vuol dire cifre consistenti!
La novità più importante stabilita dalla Suprema Corte è che, nel calcolo del tasso effettivo praticato dalla banca su un mutuo ipotecario, devono essere inclusi anche gli interessi di mora. Quindi, è indispensabile confrontare il tasso praticato dalla banca con il tasso soglia per i mutui ipotecari, tenendo conto anche degli interessi moratori contrattualmente previsti in caso di ritardato pagamento delle rate.
La Corte ricorda anche che il tasso del mutuo è comunque da considerarsi usurario se la somma tra gli interessi convenzionali (cioè quelli previsti dalla banca come corrispettivo per il prestito) e quelli moratori fissati nel contratto di mutuo (in sostanza quelli dovuti dal mutuatario in caso di ritardato pagamento) supera il tasso soglia di usura stabilito dalla legge.
Successivamente è intervenuta la Corte d’Appello di Venezia [2] secondo cui tale principio si deve applicare a tutte le obbligazioni e non solo ai mutui. Tale ultimo precedente è assai importante poiché ha dato il via a moltissime azioni di risarcimento e molte altre ne arriveranno.
[1] Cass. sent. n. 350/2013.
[2] C. App. Venezia, sent. n. 342/2013.
- See more at: http://www.laleggepertutti.it/45301_mutui-stop-agli-interessi-con-tassi-usurai#sthash.JD1WjbcG.dpuf
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