martedì 15 gennaio 2013
Anatocismo bancario: ora si può
Con una recentissima sentenza [1], la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma [2] che aveva fornito un “aiutino” alle banche. In particolare, tale norma (ora dunque non più esistente) stabiliva, con effetto retroattivo, la decorrenza del termine di prescrizione per chiedere il riconoscimento della nullità dell’anatocismo [3], a far data dall’annotazione nei conti correnti delle singole operazioni di versamento o prelevamento e non dalla data di chiusura del conto (come anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano statuito con una sentenza emessa pochi giorni prima [4]).
La giurisprudenza, con un orientamento costante da diversi anni, infatti, aveva riconosciuto la nullità delle clausole inserite nei contratti con le Banche che prevedevano gli interessi anatocistici (cioè gli interessi sugli interessi già maturati) ed alcune indebite commissioni (quali quelle di massimo scoperto trimestrale o di rimborso spese forfettarie). Da qui erano sorte, in tutta Italia, numerose cause civili per il recupero delle somme indebitamente pagate o trattenute dalla Banche, ma che la norma, oggi dichiarata illegittima, aveva in gran parte neutralizzato rendendo inefficace buona parte delle domande giudiziali dei correntisti bancari.
La decisione della Corte Costituzionale restituisce ai cittadini un loro sacrosanto diritto e ripristina la legalità in una materia in cui una parte contrattuale, la Banca, ha una posizione predominante e vessatoria.
[1] C. Cost. sent. n. 78/2012.
[2] Legge 26.2.2011 n. 10, art. 2, c. 61, Legge di conversione del D.L.29.12.2010 n.225 (c.d. milleproroghe).
[3] Termine fissato dall’art. 2935 c.c. in 10 anni.
[4] Cass. S.U. sent. n. 24418 del 2.12.2010.
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