venerdì 11 gennaio 2013
Vicini molesti? C’è l’obbligo di allontamento
Tribunale Milano, Ufficio GIP, ordinanza 10.12.2012
Se il vicino è molesto e compie atti persecutori il giudice può allontanarlo.
Con l’interessante ordinanza 10 dicembre 2012 del Tribunale di Milano il gip ha applicato, infatti, la misura cautelare prevista dall’articolo 282 bis c.p.p., disponendo l’allontanamento dalla casa familiare di un soggetto il quale compiva atti persecutori nei confronti di altre persone residenti nel suo stesso stabile, ma non conviventi con esso.
Due gli aspetti su cui porre rilievo:
a) per quanto concerne gli atti persecutori ex art. 612 bis c.p., vi è da dire che tale fattispecie viene integrata anche nel caso in cui le minacce o le molestie siano recate in danno di più persone, costituendo per ognuna di esse, motivo di stress e ansia, non essendo richiesto, ai fini della reiterazione della condotta, che gli atti persecutori siano diretti sempre e comunque nei confronti della stessa persona. Ciò sempre che, dalla molteplicità di tali atti, ne derivi per ogni vittima quel “turbamento” indicato dalla citata norma incriminatrice.
b) la misura cautelare prevista dall’articolo 282 bis c.p.p. (allontamento dalla casa familiare) è applicabile per ogni genere di reato, non solamente per il fatti commessi in ambito intrafamiliare, essendo più favorevole, in termini di limiti alla libertà personale, della misura che altrimenti dovrebbe essere imposta, ovvero il divieto di dimora nel territorio di un certo comune (ex art. 283 c.p.p.).
L’ordinanza in commento è stata emessa nei confronti di una condomina che, ripetutamente e senza alcun motivo, aveva minacciato, molestato, aggredito (fisicamente e verbalmente) nonché insultato alcuni condomini del suo stabile.
Tale suo comportamento aveva turbato la tranquillità e la serenità, ponendo, di conseguenza, in essere il reato previsto e punito dal sopra citato articolo 612 bis c.p.
Con l’ordinanza 10 dicembre 2012 il giudice del tribunale di Milano ha richiamato anche precedenti giurisprudenziali della Cassazione, quali la sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895 con cui la Corte “è entrata anche in ambito condominiale” per la fattispecie criminosa prevista e punita dall’articolo 612 bis c.p. precisando che tale reato può, infatti, configurarsi anche quando gli atti arrechino offesa a diverse persone abitanti nello stesso edificio condominiale, provocando il turbamento di ciascuna di esse.
Uno degli aspetti sicuramente di maggior rilievo della decisione che qui si commenta è, però, quello relativo all’adozione, nei confronti della stalker, della misura cautelare (ex art. 282 bis c.p.p.) al fine di allontanarla da quei luoghi abitualmente frequentati dalle vittime.
Il giudice del tribunale di Milano ha ritenuto che tale misura cautelare fosse la più idonea al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza delle vittime; il gip ha, infatti, precisato (considerando sia gli atti persecutori che lo stato di salute dell’autore del reato) che solamente disponendo l’allontanamento dalla casa familiare, le condotte moleste, poste in essere (sia di giorno che di notte) dalla donna “stalker” nella propria abitazione, ma anche e soprattutto nelle parti comuni dello stabile sarebbero finite.
Interessante anche il fatto che il gip ha ritenuto la non applicabilità dell’articolo 283 c.p.p. (la Cassazione, 9 marzo 2010, n. 19565, ne ha escluso l’applicazione al fine di vietare all’indagato di accedere in alcuni edifici).
Secondo quanto precisato dal gip nella ordinanza in commento, la misura cautelare ex art. 282 bis c.p.p. avrebbe una portata più ampia, in quanto può ben trovare applicazione non solo in relazione a reati differenti da quelli commessi in ambito familiare e all’interno dell’abitazione, ma anche al fine di tutelare persone non coabitanti nella stessa abitazione (sul punto cfr. Cass. pen, sez. VI, 15 aprile 2010, n. 17788; Cass. pen., sez. VI, 4 febbraio 2008, n. 25607).
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