mercoledì 16 gennaio 2013
Co.co.pro: ecco i lavori (tra cui call center) ove è vietato assumere a progetto
Con Circolare n. 29-2012, il Ministero Lavoro ha individuato una serie di attività che possono essere svolte solo in forma subordinata e quindi mai con co.co.pro.: una sorta di black list per le collaborazioni coordinate a progetto. Il documento elenca una serie di compiti che per la loro particolarità non potranno mai essere svolti sotto forma di collaborazione.
L’elenco è “meramente esemplificativo e non esaustivo”, per cui non esaurisce i casi in cui vi possa essere divieto di utilizzare lo strumento del co.co.pro.
Il personale ispettivo dovrà tenerne conto nelle verifiche quotidiane.
Stop, dunque, alle collaborazioni per commessi, muratori, autisti, baristi, addetti alle pulizie, camerieri e baristi, custodi e portieri, estetiste e parrucchieri, facchini, magazzinieri, terminalisti e addetti alle attività di segreteria, piloti e assistenti di volo, prestatori di manodopera nel settore agricolo, operatori di call center e addetti alla somministrazione di cibo o bevande.
La circolare precisa, tra l’altro, quali debbano essere i connotati delle collaborazioni a progetto per evitare di incorrere nella trasformazione in rapporti subordinati. Il requisito fondamentale del co.co.pro., con la riforma, è rappresentato esclusivamente dal progetto. E’ questo l’unica condizione sufficiente e necessaria cui ricondurre tali collaborazioni, essendo stati eliminati i riferimenti al programma di lavoro o alla sua fase. Insomma: il progetto deve essere collegato ad un risultato finale. E nel contratto andrà accuratamente descritto, non essendo più sufficiente la sua indicazione.
I requisiti del nuovo contratto a progetto:
- Progetti specifici: i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici, pertanto non più a programmi di lavoro o fase di esso;
- Risultato finale: il progetto deve essere collegato ad un determinato risultato finale ovvero ad uno specifico obiettivo da raggiungere;
- Descrizione del progetto: il progetto deve essere descritto nel suo contenuto caratterizzante e con il risultato finale che si intende conseguire;
- Non deve coincidere con l’oggetto sociale del committente: il progetto deve essere specifico e non può limitarsi al richiamo dell’attività dell’azienda;
- Compiti non meramente esecutivi e ripetitivi: il progetto riguardare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi. Il collaboratore a progetto deve lavorare con autonomia anche operativa.
- Corrispettivo economico: il compenso non può essere inferiore ai minimo stabiliti per ciascun settore di attività e in ogni caso rispetto ai minimi salariali stabiliti dai contratti sottoscritti dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
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