mercoledì 16 gennaio 2013
L'omissione di soccorso anche nei confronti degli animali è penalmente rilevante
Cass. penale, sez.III, sentenza n. 29543 del 22 luglio 2011.
L'investimento di un gatto non costituisce l'ipotesi criminosa di uccisione di animale di cui all'art. 544 bis c.p., può tuttavia avere rilevanza penale la successiva condotta di omissione di soccorso, nonché, nella fattispecie, la condotta omissiva costituita dall'impedire ad altri di soccorrerlo.
Nella fattispecie una donna, dopo aver ferito gravemente un gatto durante la fase di manovra con la sua auto, non solo non si fermava a prestare soccorso all'animale, ma impediva l'accesso al proprio cortile ad altri che potevano prestare soccorso al felino, il quale dopo due giorni di agonia decedeva.
Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'emissione di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 544-ter c.p. per aver cagionato una lesione dalla quale era derivata la morte dell'animale (maltrattamento).
Il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussiste, rilevando che le lesioni non erano conseguenza di un atto volontario e che il successivo comportamento omissivo, costituito dal rifiuto di cure all'animale, non integra l'ipotesi di reato ascritta.
Il Procuratore Generale ricorre per Cassazione per violazione di legge.
In effetti la condotta omissiva addebitata all'imputata non può ricondursi al maltrattamento di cui all'art. 544 ter c.p., costituito da un comportamento commissivo.
La diversa ipotesi della uccisione di animali di cui all'art. 544 bis c.p. contempla sia le condotte commissive sia quelle omissive.
La Suprema Corte condivide l'impostazione della pubblica accusa, osservando come il fatto non sia riconducibile al reato di cui all'art. 544 ter c.p., che punisce la condotta di chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
Viceversa nel caso sottosposto all'esame sussistono gli estremi del reato di uccisione di animale previsto dall'art. 544 bis c.p.; il quale può essere conseguenza sia di una condotta commissiva che omissiva.
La Corte ritiene che nel caso in esame sussista l'evento previsto dalla fattispecie criminosa (art. 544-bis c.p.) così come l'elemento psicologico del reato;
rimette pertanto gli atti al P.M. perché valuti, in relazione alle circostanze di fatto emerse dalle indagini, se sussiste un nesso di causalità tra la condotta e l'evento e se tale condotta, costituita dall'avere impedito ad altre persone di soccorrere l'animale, può concretamente qualificarsi come commissiva ovvero omissiva e giuridicamente rilevante.
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