martedì 15 gennaio 2013
TRASFERIMENTO DI AZIENDA E T.F.R MATURATO AL MOMENTO DELLA CESSIONE
In caso di trasferimento di azienda e prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro cessionario, il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento dello stesso, al pagamento delle quote di TFR maturate fino alla data di trasferimento di azienda. Quanto alla quota di TFR maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento di azienda, l’unico obbligato è il datore di lavoro cessionario.
Tribunale di Pistoia . Est. Tarquini . Sent. 19 luglio 2012 n° 183
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