martedì 15 gennaio 2013
IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO COL CD. “RITO FORNERO”
Licenziamento individuale – impugnazione giudiziale – azienda sotto i 15 dipendenti – applicabilità della tutela obbligatoria – ricorso introdotto col cd. “rito Fornero” - inammissibilità della domanda anche se proposta in via subordinata.
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 1, commi 46 e ss. L. 92/10, deve avere ad oggetto espressamente le controversie inerenti l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art.18 L. 300/70 e non le controversie relative alla tutela obbligatoria, né è previsto che le domande aventi ad oggetto la cd. tutela debole possano rientrare “per trascinamento” (ove proposte in via subordinata) nel rito speciale, che attesa la sua peculiarità esclude l’applicazione in via analogica.
La domanda, pertanto, avente ad oggetto la tutela obbligatoria introdotta col cd. “rito Foriero” è inammissibile. (Fattispecie in cui, il Tribunale, respinta la domanda principale di tutela reale ex art.18, hadichiarato inammissibile la domanda di tutela obbligatoria proposta in via subordinata).
Tribunale di Arezzo, ordinanza 22.11.2012, Est. Dott. S. Salcerini
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