martedì 15 gennaio 2013
Ricorsi Equitalia tutti nulli: difetto di procura
Numerosi ricorsi e appelli tributari, proposti da contribuenti e dalla stessa Equitalia rischiano di essere dichiarati nulli e inammissibili per “difetto di procura”.
Con una sentenza dagli effetti dirompenti, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, ha affermato che se la procura ad litem (quella cioè rilasciata dal cliente al proprio difensore) non è legata al corpo dell’atto con un timbro di congiunzione, la stessa deve ritenersi inadeguata al raggiungimento degli scopi preposti, con conseguente inammissibilità dell’atto: sia esso un giudizio di primo grado o di appello.
In alternativa al timbro di congiunzione, è possibile indicare, nella procura, gli elementi idonei a riconoscere la vertenza a cui la stessa si riferisce: in altre parole, sarà necessario indicare gli estremi del giudizio, le parti, l’atto impugnato, ecc..
A fare le spese di questa rigorosissima decisione è stata, questa volta, Equitalia, che si è vista dichiarare inammissibile un ricorso in appello proposto contro una decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva dato ragione al contribuente.
Tuttavia, lo stesso principio potrà applicarsi anche al contribuente. Con tutte le conseguenze che ciò comporterà.
IN PRATICA
La procura rilasciata, in un foglio separato, al difensore, per i giudizi innanzi alle Commissioni Tributari deve essere “collegata” al resto dell’atto con un timbro di congiunzione o indicare gli estremi del giudizio. Altrimenti il ricorso è inammissibile
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