mercoledì 16 gennaio 2013
In caso di separazione, a chi viene affidato l’animale domestico
Se la coppia scoppia, l’animale domestico va considerato come un figlio e, quindi, assegnato con affidamento condiviso.
Tra le cinque ragioni più frequenti di separazione ci sono gli animali domestici. Alla base dei dissapori coniugali, infatti, sempre più spesso vi sarebbe l’eccessivo affetto di uno dei coniugi nei confronti di Fido o di Fuffi. Un affetto così intenso da relegare il partner a un ruolo di comprimario nel mènage familiare e innescare sentimenti di gelosia e insoddisfazione.
Emblematico il caso di una coppia lombarda, che nel 2008 cestinò la separazione consensuale per contendersi il cane in sede giudiziaria. Il Tribunale di Cremona [1], in merito, decise di equiparare gli animali domestici alla prole, ordinando l’applicazione di tutte le garanzie previste per l’affido condiviso dei figli minori [2].
A confermare questo orientamento, ci ha pensato una recente ordinanza del Presidente del Tribunale di Foggia, la cui motivazione suona divertente. Ivi si legge che, in caso di separazione della coppia, il giudice può disporre “che l’animale d’affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l’obbligo di averne cura, e statuire a favore dell’altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno”.
In passato, invece, vigeva un principio differente: il coniuge intestatario del microchip con cui il cane era stato registrato all’anagrafe canina regionale, ne era il proprietario.
Oggi, invece, i cosiddetti “animali d’affezione” vengono considerati non più come “beni”, ma come esseri viventi. In quanto tali, si tiene conto delle relazioni che hanno sviluppato all’interno della famiglia, cercando la soluzione meno traumatica per il loro equilibrio e sviluppo, indipendentemente da chi risulta intestatario del microchip. Esso, infatti, ha solo la funzione di risalire all’identità del padrone, intendendosi con “padrone”, in senso ampio, la famiglia che se n’è preso cura.
In Italia non esiste una normativa specifica in materia e si va ancora per orientamenti dei giudici che, attualmente, stanno estendendo agli animali domestici la disciplina sull’affido condiviso dei figli. Per colmare la lacuna, “l’Intergruppo Parlamentare Animali” ha presentato, nel 2008, una proposta di legge [3] per l’inserimento nel codice civile di alcune disposizioni [4] riguardanti la tutela degli animali. Tra esse, rivestono maggiore interesse gli artt. 455 bis e ter:
“1. Gli animali sono esseri senzienti”.
“2. Le disposizioni concernenti i diritti civili delle persone sono estese agli animali, laddove compatibili e non in contrasto con altre norme speciali e settoriali sugli animali”.
“3. Gli animali sono soggetti alle leggi speciali che li riguardano, oltre che alle disposizioni del presente codice, in quanto applicabili”.
E ancora:
“1. Per gli animali familiari, in caso di separazione di coniugi il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole, e se del caso degli esperti di comportamento animale, ne attribuisce l’affido esclusivo o condiviso alla parte in grado di garantire loro la sistemazione migliore inerente il profilo della protezione degli animali.
Il Tribunale ordinario è competente a decidere in merito anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio”.
Tale disegno di legge consentirebbe all’Italia di dare attuazione alle disposizioni del Trattato UE [5], in cui si riconoscono gli animali come “esseri senzienti”, in grado di soffrire fisicamente e psichicamente, caratterizzati da un sistema nervoso e da un cervello sviluppati.
[1] Tribunale di Cremona, sent. dell’11.06.2008.
[2] Legge n. 56/06.
[3] Intitolata “Disposizioni per la tutela degli animali e Codice Civile”, presentata il 21.10.2008.
[4] Si tratta dell’istituzione di un intero Titolo, il XIV-bis.
[5] Nello specifico si parla dell’art. II/13 del Trattato UE, già recepito con legge 130/2008.
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