mercoledì 16 gennaio 2013
Gli animali hanno un’anima purché abbiano un padrone: riconosciuto il danno per il maltrattamento di animali
La Cassazione [1] ha stabilito che, nell’ipotesi di maltrattamento di animali domestici, il molestatore deve risarcire, oltre al danno fisico cagionato all’animale, anche il danno morale arrecato al padrone.
Già diversi giudici di primo grado avevano stabilito questo principio nel caso di uccisione dell’animale.
Per esempio, il 30 luglio del 2006 una sentenza innovativa del Giudice di Pace di Ortona (Chieti) aveva condannato un automobilista, che aveva investito ed ucciso un cane nel febbraio del 2006, al risarcimento del danno esistenziale subìto dalla proprietaria.
In un’altra circostanza, la morte di un gatto dovuta alla negligenza della clinica aveva determinato il risarcimento del danno morale in favore del padrone.
L’uomo ha da sempre cercato di addomesticare gli animali, passando da una finalità di difesa del nucleo familiare alla costruzione di un rapporto simbiotico, affettivo e, da poco, anche terapeutico [2]. Oggi, gli animali domestici rappresentano per le famiglie veri e propri simili da tutelare, al pari degli stessi familiari.
Il fatto di maltrattare un animale domestico costituisce di per sé reato [3]. L’animale è considerato, secondo i giudici della Corte Suprema, come una “persona non umana”, in grado di percepire tanto il dolore fisico, quanto le sofferenze a livello emotivo.
Pertanto, sotto un aspetto strettamente giuridico, l’interesse (di cui è titolare il padrone) all’integrità dell’animale domestico, essendo questi un essere senziente [4], deve essere sempre tutelato.
Ciò anche in virtù del fatto che l’animale, rivestendo un ruolo importante all’interno della famiglia, proietta, seppur indirettamente, il proprio malessere nella sfera emotiva dei suoi padroni, i quali subiscono di conseguenza un danno morale.
[1] Corte Cass. sent. 21.12.2011
[2] Si pensi alla Pet Therapy (ZooTerapia), praticata in molte strutture ospedaliere. Attraverso l’interazione tra animali e malati si cerca di migliorare lo stato psico-fisico dei pazienti.
[3] Art. 638 c.p.: “uccisione o danneggiamento di animali altrui”.
[4] Essere in grado di percepire gli stimoli fisici e psichici, quindi anche la sofferenza stessa.
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